Un genitore separato può cambiare città con i figli?

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Se il genitore collocatario intende cambiare la propria residenza e quindi anche quella dei figli minori, è discusso se lo debba fare con il consenso dell’altro genitore.

Un genitore separato può cambiare città con i figli?

La legge non detta regole circa la residenza dei figli, ma sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (art. 337 ter comma 1 .c.c.)

Pertanto, nessun accordo stretto tra gli ex coniugi può esonerare uno dei due dal mantenere rapporti stabili con i minori.

E ciò perché il diritto da tutelare non è quello dei genitori, ma quello dei figli, i quali devono poter crescere sia con la madre che con il padre secondo il principio della cd. bigenitorialità.

L’interesse del figlio prima di tutto

Secondo la giurisprudenza più recente, il genitore è libero di mutare la propria residenza e quella del figlio minore anche senza il consenso dell’altro genitore. La decisione però deve essere presa  nell’interesse del figlio.

La Cassazione con una sentenza di qualche anno fa ha ritenuto legittimo il comportamento di una madre che, per esigenze di lavoro, si era trasferita in altra città. Distante da quella originaria di residenza, dove viveva l’altro genitore.

In un altro caso, la madre aveva trasferito la residenza nel proprio paese di origine portando con sè il figlio minore senza il consenso del padre.

Tale scelta era conforme all’interesse del figlio, in quanto dettata dall’esigenza di avvalersi del contributo del sostegno della famiglia di origine. A  fronte del modesto contributo ricevuto dal marito (Cass. 19 maggio 2011 n. 11062)

Quando un genitore può trasferirsi?

Insomma, stando ai precedenti giurisprudenziali, sembra che il  un genitore separato può cambiare città con i figli solo se lo fa per l’interesse dei minori. Ad esempio  cosa resa evidente dall’accettazione di un posto di lavoro presso un’altra città.

Viene da sé che il trasferimento in altra città deve supplire a una condizione di necessità economica. Non di certo essere solo la scusa per allontanarsi dall’ex coniuge e sottrargli il figlio.

Secondo la giurisprudenza di merito meno recente se il genitore collocatario intende cambiare residenza deve chiedere il consenso all’altro genitore. In mancanza del consenso, domandare al giudice la modifica delle condizioni di separazione, indipendentemente dalle motivazioni di tale scelta.

In mancanza, può incorrere in sanzioni e il giudice può collocare il figlio presso l’altro genitore.

Posso trasferirmi, invece, all’estero con mio figlio?

Sempre più spesso, accade che il coniuge straniero dopo la separazione, decida di voler rientrare nel suo Paese d’origine portando con sé i figli! Può farlo?

Assolutamente no, salvo l’autorizzazione del giudice che ritenga tale trasferimento rivolto a soddisfare gli interessi del minore.

Se il genitore collocatario porta il minore in uno Stato diverso rispetto a quello dove c’è la sua residenza abituale, l’Autorità competente del luogo ove il minore è stato illegittimamente allontanato ordina l’immediato rimpatrio. (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980)

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