Superbonus 110% in comunione dei beni e chi detrae le spese

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Il Superbonus 110% prevede che è possibile effettuare interventi di efficientamento energetico come riportato nel Decreto Legge n. 34/2020, per massimo due abitazioni. La domanda che i Lettori pongono agli Esperti di Proiezione di Borsa in tema di Superbonus, riguarda la comunione dei beni. In effetti, il fatto che i proprietari dell’immobile oggetto dei lavori, sono in comunione dei beni, non è rilevante. Analizziamo quando è possibile fruire del Superbonus 110% in comunione dei beni e chi detrae le spese.

Comunione dei beni e interventi di efficientamento energetico

Come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni fiscali spettano anche ai coniugi, ai familiari conviventi e ai coniugi separati (assegnatari dell’immobile). Le tre modalità con cui è possibile fruire del Superbonus 110% (sconto in fattura, detrazione e cessione del credito) spettano a colui che sostiene le spese. Quindi, non si considera la quota di proprietà dell’immobile oggetto degli interventi per efficientamento energetico. Il Decreto Rilancio stabilisce i limiti di spesa sugli immobili e non sulla proprietà dell’immobile.

Superbonus 110% in comunione dei beni e chi detrae le spese

Ad esempio: nel caso di un immobile con due coniugi proprietari al 50%. Se uno solo dei coniugi sostiene le spese interamente ha diritto alla detrazione totale delle spese. Lo stesso discorso è valido nel caso di sconto in fattura o di cessione del credito. A condizione che le fatture non siano cointestate.

Bisogna precisare che la guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020, specifica che la detrazione fiscale spetta ai soggetti che detengono o posseggono l’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico. Inoltre, devono essere in possesso di un titolo idoneo all’atto dell’inizio dei lavori. Rientrano tra i beneficiari:

a) colui che detiene la nuda proprietà dell’immobile;

b) l’usufrutto, il soggetto titolare di un altro diritto reale di godimento;

c) il comodatario o l’inquilino;

d) i familiari conviventi del detentore o possessore dell’immobile;

e) coloro che sono titolari di una concessione demaniale.

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