Sull’accertamento fiscale c’è la prescrizione anche per l’Agenzia delle Entrate

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Sull’accertamento fiscale c’è la prescrizione anche per l’Agenzia delle Entrate.

Quando riceviamo un avviso di accertamento non cediamo al panico. Ricordiamoci che sull’accertamento fiscale c’è la prescrizione anche per l’Agenzia delle Entrate. Se noi riceviamo l’atto oltre il termine che il Fisco ha per notificarcelo l’atto è nullo perché l’Agenzia delle Entrate è decaduta dai suoi diritti di verifica.

L’ Agenzia delle Entrate ha un certo arco di tempo entro cui effettuare il controllo per ognuno degli adempimenti fiscali cui noi siamo tenuti. Per esempio per la dichiarazione annuale dell’IVA, o per la presentazione della dichiarazione dei redditi, o per controllare le fatture di spesa con lo spesometro. Tenete sempre presente questa nostra scaletta dei termini che il Fisco deve rispettare per i vari adempimenti.

Sull’accertamento fiscale c’è la prescrizione anche per l’Agenzia delle Entrate

Gli avvisi di accertamento fiscale devono essere notificati entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi se era irregolare.   Se siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione oppure è stata considerata nulla l’avviso di accertamento deve esservi notificato entro il settimo anno successivo.  Se ricevete un avviso di accertamento utilizzate immediatamente la nostra scaletta per calcolare l’eventuale prescrizione in cui l’Agenzia delle Entrate sia incorsa.

Facciamo un esempio. Ricevete un avviso di accertamento nel corso del 2020.  Se l’accertamento riguarda la dichiarazione dei redditi del 2014, ritenuta irregolare, il Fisco aveva 5 anni di tempo per notificarvi un avviso di accertamento. Doveva notificarlo entro la fine del 2019. Oggi quell’avviso di accertamento è nullo.

Se invece nell’accertamento c’è scritto che la vostra dichiarazione dei redditi è stata ritenuta nulla l’avviso è valido se riguarda la dichiarazione del 2012.

Come difendersi dall’avviso di accertamento prescritto

Dovete essere tempestivi. L’avviso di accertamento nullo va impugnato con ricorso all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni da quando lo ricevete. Se la somma contestata è inferiore ad euro 50.000,00 è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione tributaria.

La nuova mediazione tributaria è stata introdotta nel 2018. Praticamente oggi quando il contribuente presenta un ricorso tributario si apre automaticamente una fase amministrativa in contraddittorio diretto con l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è che l’Agenzia annulli l’atto riconoscendolo viziato, senza le lungaggini ed i costi di un procedimento giudiziario. E’ possibile anche che questa fase si concluda con una mediazione tra le posizioni del contribuente e del Fisco.

La somma pattuita tra contribuente ed Agenzia delle Entrate potrà essere pagata dal contribuente anche con compensazione dei crediti verso il Fisco non prescritti. Devono essere crediti maturati verso lo Stato entro il 31 dicembre 2012 e devono avere quale fonte somministrazioni, forniture od appalti.

La compensazione opera quindi a favore delle imprese che abbiano conti in sospeso con il Fisco.

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