L’assicurazione deve risarcire il cliente anche per questo tipo di incidente

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Come è evidente dal nome, il Codice della Strada si applica sulle strade. L’articolo 2 definisce la strada come un’area di uso pubblico in cui circolano veicoli, persone e animali. È rilevante anche il concetto di circolazione. Per la giurisprudenza circolazione non significa veicolo in movimento. Nel concetto di circolazione rientrano moltissime attività svolte sulla strada. Ad esempio, la Cassazione ha punito un soggetto per guida in stato di ebbrezza, anche se si trovava nella sua auto al volante, ma in sosta. Questo perché ha considerato che, anche se l’auto era ferma, rientrasse nel concetto di circolazione stradale.

Il Codice classifica, poi, le strade per categorie. Ad esempio le autostrade, le strade extraurbane principali e secondarie, ma anche le strade urbane di scorrimento. Ci sono, poi, le strade locali. E i sottotipi di strade come le piste ciclabili. Le strade extraurbane possono poi essere comunali, provinciali o regionali.

I tipi di strade

Secondo la Legge il Codice della Strada non si applica, però, solo a queste strade pubbliche, ma anche alle strade private. L’importante è che siano strade private ma aperte al pubblico. Chiunque, cioè, possa circolarvi. Invece, nelle strade di esclusiva proprietà privata ed escluse al transito del pubblico non si applica il Codice della Strada. Dunque, è frequente la domanda di che cosa succede se si fa un incidente in una strada privata ma aperta al pubblico. Se, cioè, l’assicurazione sia costretta a pagare i danni dell’incidente anche in questo caso.

Secondo la Cassazione l’assicurazione deve risarcire il cliente anche in caso di incidente su di una strada privata. Secondo la Cassazione, sentenza 29016 del 2022, quello che è importante non è la proprietà pubblica o privata della strada. Quello che più conta, infatti, è che il pubblico possa accedere liberamente a quella strada. Il carattere, dunque, di apertura al pubblico della strada stessa. Questa decisione della Cassazione è molto importante. Infatti, fino a pochi anni fa i giudici ritenevano non risarcibili dall’assicurazione gli incidenti causati in strade private. Bastava, cioè, che la proprietà della strada fosse privata e non pubblica perché l’assicurazione negasse il risarcimento.

L’assicurazione deve risarcire il cliente anche per questo tipo di incidente

Non è mai stato messo in dubbio, però, che il conducente del veicolo che causa l’indicente abbia l’obbligo civile di risarcire il danno prodotto. È vero che l’assicurazione non risarciva i danni dell’incidente avvenuto in strada privata. Non è, però, mai stato messo in dubbio che il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente dovesse risarcire i danni. Questo secondo le normali regole della responsabilità civile.

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