Ecco cosa dice la Legge sui risarcimenti per danni morali quando si viene lasciati sull’altare

risarcimento

L’articolo di oggi proverà a rispondere a una domanda molto semplice: se si viene lasciati all’altare dal proprio compagno, si ha diritto ai danni morali?

Queste storie non accadono solo nei film. Spesso, invece, molti futuri coniugi terminano la loro relazione quando, ormai, le pubblicazioni di nozze sono state affisse, magari a poche settimane dalla cerimonia.

Tutti sanno quanti soldi ci vogliono per organizzare un matrimonio. Il ristorante, spesso, richiede caparre anche di migliaia di euro, per non parlare di quanto costa l’abito da sposa e il servizio fotografico.

Tutte spese che di economico non hanno nulla e che, in caso di annullamento della cerimonia (magari senza apparenti motivi) finiscono per essere soldi spesi inutilmente.

Ebbene, c’è modo di recuperare?

In realtà ecco cosa dice la Legge sui risarcimenti per danni morali quando si viene lasciati sull’altare, e la risposta potrebbe stupire.

È importante capire il “giusto” motivo

La verità dei fatti è che non si può chiedere all’ex fidanzato un risarcimento per danni morali. Il ripensamento, secondo la Legge, è espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio.

Questo vuol dire che non genera responsabilità se il partner vi rinuncia. Pertanto, non si può chiedere la liquidazione di un danno non patrimoniale.

Tuttavia, se la rottura della promessa di matrimonio avviene senza un giusto motivo e dopo le pubblicazioni, non si può qualificare come comportamento lecito. Il motivo è che con essa si viene meno alla parola data e si lede l’affidamento creato nell’altro partner. Tale promessa impegna a contrarre matrimonio e, in caso di ripensamento, in assenza di giusto motivo, obbliga il promesso sposo a una forma di risarcimento.

Ecco cosa dice la Legge sui risarcimenti per danni morali quando si viene lasciati sull’altare

Nello specifico, il risarcimento deve coprire le spese sostenute per le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, a condizione che queste risultino corrispondenti alla condizione delle parti.

La domanda giudiziale si dovrà proporre entro un anno dal giorno del rifiuto a celebrare il matrimonio. Se i termini indicati dalla Legge non vengono rispettati, la possibilità di richiedere il risarcimento decade. Anche su questo però ci sono delle deroghe.

La decadenza, infatti, potrà essere impedita in un particolare caso previsto dalla Legge. Il Diritto di Famiglia prevede che la decadenza può essere posticipata addirittura a dieci anni soltanto se l’ex riconoscerà il diritto a ottenere il risarcimento dei costi sostenuti. In questo caso, il futuro coniuge beffato e abbandonato potrà proporre l’azione giudiziaria entro l’ordinario termine decennale di prescrizione e non più entro l’anno.

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