Se i panni stesi del vicino oscurano il balcone, si può chiedere il risarcimento danni

panni stesi

Il condomino che abita nell’appartamento di sopra continua a stendere i panni fuori dal suo balcone. Le lenzuola, le tovaglie e la biancheria arrivano a coprire parte del nostro terrazzo.

Far asciugare i panni all’esterno può creare degli spiacevoli disagi agli inquilini del piano di sotto. Le proteste, spesso, finiscono nel vuoto e il condomino maleducato continua a far gocciolare acqua senza preoccuparsi. Cosa si può fare?

Ebbene, se i panni stesi del vicino oscurano il balcone, si può chiedere il risarcimento danni. Questo potrebbe stupire molti lettori. La legge è molto chiara, ma spesso nessuno sa come intervenire in maniera corretta. Ciascun condomino ha la possibilità di far valere i propri diritti, anche su questa faccenda.

Come chiedere il risarcimento danni

Il vicino di casa che si ritiene in diritto di stendere la biancheria e altri indumenti o complementi d’arredo fuori dalla propria finestra, senza preoccuparsi se, con questo comportamento, lede i diritti altrui, è purtroppo una situazione frequente.

I rapporti condominiali spesso degenerano, finendo nelle aule giudiziarie. A tale proposito, esiste una sentenza di un Giudice di Pace di Napoli, sezione V, del 23/02/2005. Si tratta della sentenza numero 9.868, nella quale è espresso un principio molto chiaro.

La sentenza spiega come il comportamento del condomino, che è abituato a lasciare i panni stesi prendere aria ed asciugare fuori dal proprio balcone, costituisca un “grave disagio”, al di là del tollerabile, quando con la loro lunghezza arrivano fino a coprire parte del balcone dell’appartamento sottostante. In questo modo, infatti, si impedisce, che filtri la luce e che passi regolarmente l’aria.

Se i panni stesi del vicino oscurano il balcone, si può chiedere il risarcimento danni

A maggior ragione il disagio è pressante se si aggiunge il dover subire lo sgocciolamento dei panni stesi, che crea un problema reale al proprietario dell’appartamento sottostante. Oltre a questo, si legge sempre nella sentenza, si deve considerare “il danno all’estetica ed al decoro del fabbricato”. Ne consegue che la condotta del vicino, nel caso descritto, è chiaramente illecita.

L’illecito è dato dal fatto che questi comportamenti si pongono oltre la normale tollerabilità e costituiscono una immissione molesta. Ciò significa che è un comportamento sanzionabile con un’azione tendente non solo a inibirne la prosecuzione, ma anche ad assicurare al proprietario dell’appartamento sottostante un equo risarcimento per i disagi che vengono arrecati.

Approfondimento

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