Attenzione perchè dal 1° giugno il conto corrente è a rischio per pensione e accredito dello stipendio, il Fisco non sente ragioni

conto corrente

Il 1° giugno è alle porte e l’Agenzia delle Entrate Riscossioni ha una brutta sorpresa per i contribuenti ma anche per aziende e imprenditori. Infatti, bisogna fare attenzione perché dal 1° giugno il conto corrente è a rischio per pensione e accredito dello stipendio, il Fisco non sente ragioni. L’Agenzia delle Entrate Riscossione riparte con i pignoramenti dal 1° giugno, perché il 31 maggio termina la sospensione delle procedure esecutive. Analizziamo in breve chi rischia il pignoramento del conto corrente.

Pignoramento conto corrente dal 1° giugno

Se non ci sarà una nuova proroga, dal 1° giugno ripartono le operazione esecutive. L’Agenzia delle Entrate Riscossione invia ai contribuenti la notifica delle cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e accertamento esecutivo, eccetera. Ma ripartono anche i pignoramenti in corso e quelli sospesi. Quindi, bisogna fare attenzione perchè dal 1° giugno il conto corrente è a rischio per pensione e accredito dello stipendio, il Fisco non sente ragioni.

Limiti di pignoramento

Ci sono dei limiti di Legge oltre i quali il pignoramento non può essere attuato. Infatti, il pignoramento bancario o postale si esegue in base alla tipologia del conto corrente.

Ad esempio, il conto corrente cointestato prevede il pignoramento nella misura del 50% dell’importo depositato. Questo anche se la somma non soddisfa il debito.

Inoltre, se le somme depositate derivano in modo esclusivo da lavoro dipendente o da pensione ci sono dei vincoli. Infatti, può essere soggetta a pignoramento solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale. Ricordiamo che nel 2021 l’assegno sociale è di 460,28 euro.

Titoli e atti a cui fare attenzione

Il pignoramento ha luogo quando il debitore riceve i seguenti atti e titoli:

a) titolo esecutivo: la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, il decreto ingiuntivo o la sentenza del giudice;

b) atto di precetto: con scadenza di pagamento entro dieci giorni dalla ricezione e con efficacia fino a novanta giorni;

c) atto di pignoramento: una copia dell’atto è inviata alla banca che detiene il conto corrente. La banca alla ricezione dell’atto procederà al blocco del conto corrente per pignoramento.

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