Cosa fare e come recedere unilateralmente quando il conto corrente è cointestato

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Il conto corrente cointestato è molto usato, specialmente tra marito e moglie. Ma cosa fare e come recedere unilateralmente quando il conto corrente è cointestato. Può capitare che sorgano imprevisti o non si sia più d’accordo sulla gestione del conto corrente. In questo caso in molti pensano alla chiusura e poi procedono all’apertura di un nuovo conto. Questo comporta nuove spese di chiusura e di riapertura. Invece, la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa fare e come recedere unilateralmente quando il conto corrente è cointestato

Ci si può trovare nel caso in cui il conto corrente cointestato è diventato un problema. Prima di decidere di chiuderlo è possibile risolvere ritrovando la possibilità della titolarità unica. Cosa fare e come recedere unilateralmente quando il conto corrente è cointestato?

In realtà non si tratta di una cancellazione, bensì del recesso unilaterale del rapporto bancario. In effetti, in presenza di un conto corrente cointestato, ciascun titolare del conto può decidere di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente. Inoltre, non deve fornire motivazioni della sua decisione. È previsto il solo obbligo di preavviso di quindici giorni.

Il diritto di recesso è normato dal codice civile, per il quale ogni contratto a tempo indeterminato si può interrompere in qualsiasi momento con l’obbligo di preavviso. Ad esempio, si pensi al contratto telefonico.

La banca non può negare il recesso

Quindi, se la banca non può negare che un cointestatario chieda il recesso, non lo possono fare neanche i contestatari del conto corrente. In questo caso il conto corrente non è chiuso, ma il rapporto prosegue con l’altro cointestatario.

Per chiedere la cancellazione dal conto corrente non è sufficiente prelevare la metà dei soldi depositati. Ma bisogna ufficializzare il recesso inviando una PEC o una raccomandata con avviso di ricevimento alla banca.

Quando il recesso è ufficializzato, la banca non può più autorizzare colui che ha richiesto il recesso al prelievo della metà dei soldi dal conto corrente. Secondo l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) è necessario il consenso dell’altro cointestatario.

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