Un nuovo rinvio per cartelle e avvisi di pagamento

cartelle

Il Decreto n. 3/2021, in vigore dal 15 gennaio, ha stabilito un nuovo rinvio per cartelle e avvisi di pagamento. Esso ha introdotto misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.

Il Governo, dunque, è stato ancora una volta negligente con i contribuenti. Stabilendo un’ulteriore proroga, in considerazione della preesistente crisi. Sicché, il decreto si pone, in un difficile momento di congiuntura, come espressione di una decretazione di urgenza dettata da motivi straordinari. Legati alla seconda ondata pandemica.

Pertanto, interviene a differire i termini delle notifiche degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie. Nonché degli altri adempimenti e versamenti.

La proroga dei termini del Decreto Rilancio

Per comprendere bene la portata del nuovo rinvio introdotto per le cartelle e gli avvisi di pagamento, veniamo ai dettagli.

In particolare, si è deciso di prorogare i termini fissati dal Decreto Rilancio. Senonché, in virtù delle modifiche apportate dal nuovo Decreto n. 3/21 al Decreto n. 34/2020, le nuove scadenze sono le seguenti.

Segnatamente:

a) gli atti di accertamento, di contestazione, d’irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta. Poi, gli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, verranno notificati nel periodo compreso tra il primo febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Detta proroga opererà, salvo che in casi d’indifferibilità e urgenza, per i quali non vigerà il differimento.

b) Gli atti, le comunicazioni e gli inviti come quelli di accertamento delle tasse automobilistiche o per l’addizionale erariale della tassa automobilistica. Ancora quelli per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative, per l’utilizzo di telefoni cellulari, saranno notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il tra il primo febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Detta regola vale, anche qui, salvi casi d’indifferibilità e urgenza, o quelli in cui sia richiesto il perfezionamento degli adempimenti fiscali, con il contestuale versamento di tributi.

c) I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 602/1973, sono prorogati di tredici mesi relativamente a quanto indicato nei punti a), b) e c) dello stesso comma.

d) gli atti di accertamento, inviti, atti e comunicazioni, che verranno notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e ritardata iscrizione a ruolo.

Altri chiarimenti

Inoltre, tra i differimenti in vigore dal 15 gennaio abbiamo che, tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione.

Si tratta di quelle procedure esecutive che hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro.

Tuttavia, a scanso di equivoci, il decreto precisa che sono, invece, validi tutti gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione, tra il primo gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021. Ciò in quanto il decreto non opera retroattivamente.

Quindi, vengono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nel periodo precedente la sua entrata in vigore. Vanno, pertanto, da considerarsi acquisiti i versamenti effettuati, gli interessi di mora corrisposti, le sanzioni e le somme aggiuntive versate nello stesso periodo.

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