Spetta a questi soggetti l’eredità del libretto postale cointestato

libretto

Il libretto postale è uno degli strumenti finanziari più diffusi e amati dagli italiani. D’altronde, la ragione è presto detta. Non ci sono costi di apertura, gestione o chiusura del conto. I depositi e i relativi frutti sono interamente garantiti dallo Stato italiano. Inoltre, sebbene a costo di tassi di interesse decisamente contenuti, le cifre che sono depositate non hanno vincoli temporali. Ciò significa che, in qualsiasi momento noi abbiamo bisogno di utilizzare il deposito, questo sarà prelevabile. Peraltro, uno sportello delle Poste è reperibile praticamente presso quasi qualsiasi località italiana e non presenta costi di prelievo.

Tra le varie possibilità, rientra anche quella di cointestare il conto con un massimo di altre quattro persone (fisiche, non giuridiche) maggiorenni. Tutti i cointestatari avranno eguale diritto di utilizzo ed accesso al conto qualora al momento della stipula venga inserita l’apposita clausola contente la “pari facoltà di disposizione”.

Un problema piuttosto delicato però interviene nel momento in cui uno dei vari cointestatari muoia. Infatti, il decesso di uno dei cointestatari comporta l’estinzione del conto. Potrebbero instaurarsi varie vicende successorie, riguardanti o meno gli altri cointestatari ma che, a prescindere, hanno effetti immediati sul libretto. Così, dovremmo sapere che spetta a questi soggetti l’eredità del libretto che abbiamo sottoscritto con altre persone.

Conseguenze di immediata rilevanza

Il primo evidente effetto del decesso di un cointestatario è il blocco delle operazioni riguardanti il libretto. Infatti, il cointestatario sopravvissuto e i successori devono dare comunicazione della morte del cointestatario alle Poste. Questa clausola viene riportata dall’articolo 11 comma 6 del regolamento indicante le condizioni contrattuali accettate dai sottoscrittori. Tale blocco rimarrà perdurante per tutto il corso di espletamento della pratica di successione per consentire un’identificazione puntuale degli eredi e della suddivisione da compiersi. I cointestatari manterranno in primo luogo il diritto alla relativa percentuale di giacenza spettante, senza però poterne disporre fino a conclusione delle pratiche di successione.

Per quanto concerne la quota del cosiddetto de cuius, questa sarà suddivisa tra gli eredi. Qualora nulla sia stabilito dal defunto, questa spetterà al coniuge, ai discendenti, ai collaterali (fratelli e sorelle) e agli altri parenti (codice civile, articolo 565).

Qualora invece siano presenti anche successori testamentari ulteriori rispetto a questi, le somme saranno ripartite in parte tra gli eredi legittimi (che non possono essere esclusi dall’asse ereditario). E poi tra gli eredi (per la quota rimasta disponibile ed in base alle indicazioni del defunto).

Spetta a questi soggetti l’eredità del libretto postale cointestato

Qualora tra i cointestatari del conto rientrino eredi legittimi o testamentari, questi ricevono la liquidazione della percentuale spettante sul libretto (al termine delle pratiche successorie), cui poi si aggiungerà il diritto successorio sulla quota del cointestatario defunto. Le somme ricevute a vario titolo da parte del defunto, però, potrebbero essere soggette all’imposta di successione.

Infatti, a differenza di altre forme di risparmio e di strumento finanziario che sono esenti da imposta di successione, i libretti postali rientrano tra questi. I parenti in linea retta e collaterali hanno diritto ad una soglia di franchigia dall’imposizione piuttosto elevata e all’eventuale applicazione di un’ aliquota agevolata. Questa sarà rispettivamente del 4% e del 6%.

Per quanto concerne invece i successori indicati nel testamento ma che non abbiano alcun vincolo di parentela con il defunto, l’imposta da versare sarà dell’8% e non è prevista alcuna franchigia. Questa imposta, dunque, sarà applicata anche relativamente al caso del libretto postale cointestato.

Approfondimento

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