Se la moglie non lavora non le spetta l’assegno di mantenimento

divorzio

Quando finisce il matrimonio tra due persone abbiamo prima la separazione e poi il divorzio. Separazione e divorzio hanno molte e importanti conseguenze sulla vita degli ex coniugi. Questo sia a livello affettivo che anche economico. Quanto al piano affettivo, si pensi alle questioni riguardanti l’affidamento dei figli. La giurisprudenza ripete che l’affidamento dei figli, così come l’attribuzione della casa familiare, non è una questione economica. Si guarda, nello scegliere l’affido condiviso o esclusivo, al miglior interesse dei figli. Anche l’attribuzione della casa familiare non rientra nella materia dei rapporti economici tra gli ex coniugi. Il giudice determina chi vivrà nella casa di famiglia basandosi sempre sull’interesse dei figli.

Quanto alle questioni economiche, invece, abbiamo la possibile spettanza dell’assegno divorzile. L’articolo 5 della Legge sul divorzio stabilisce la possibilità per il giudice di attribuire, ad uno dei coniugi, l’assegno di divorzio. Infatti, la norma prevede che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio il Tribunale può attribuire questo assegno.

Le condizioni per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile

Nel farlo deve tenere conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo che ciascuno ha dato alla famiglia. Non solo, ma anche di quello dato alla formazione del patrimonio personale e comune. Va preso in considerazione anche il reddito di entrambi e la durata del matrimonio. Se alla fine di queste verifiche emerge che uno dei coniugi non dispone di mezzi adeguati, oppure per ragioni oggettive non può procurarseli, l’altro è obbligato a corrispondergli l’assegno. Interessante, riguardo l’assegno divorzile, una sentenza della Cassazione, numero 25697 del 2017. I giudici spiegano che se la moglie non lavora il marito ha diritto a non pagare l’assegno divorzile.

I giudici partono dall’analisi dell’articolo 5 della Legge sul divorzio. La norma dice che l’assegno spetta quando uno dei coniugi non abbia mezzi adeguati oppure non possa procurarseli per ragioni oggettive. Dunque, la norma sta dicendo che l’assegno spetta quando il coniuge che riceve l’assegno non possa lavorare per dei motivi oggettivi.

Se la moglie non lavora non le spetta l’assegno di mantenimento

Se il coniuge, come in questo caso, invece di lavorare pensa di poter vivere facendo affidamento sul contributo dell’ex, il giudice può sospendere l’assegno. Infatti, soprattutto quando i figli abbiano raggiunto un’età tale da poter rimanere soli in casa, la moglie ha il dovere di lavorare ove ne abbia la possibilità. Nel caso esaminato dai giudici, la moglie non solo non cercava un’occupazione, ma rifiutava anche le proposte ricevute, pur potendo lavorare. Per questo la Cassazione ha sospeso l’attribuzione dell’assegno divorzile.

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