Oltre all’assicurazione sulla vita anche l’eredità di questi 2 beni resta fuori dalla quota legittima

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Prima della dipartita molti di noi lasciano chiare disposizioni in merito alla divisione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare che posseggono. Non sono rari, tuttavia, i casi in cui si verificano scontri e conflitti sull’attribuzione dei beni del defunto. Già mentre si è ancora in vita si può provvedere ad assegnare le proprie sostanze alle persone più care stilando un testamento. Per chi, invece, desidera evitare l’esborso di denaro per le spese notarili ecco come lasciare un testamento valido in casa senza pagare il notaio. Vi è persino la possibilità di fare un testamento in forma orale con o senza notaio. Ma a prescindere dalla formula che si sceglie, è necessario tener conto che non si può decidere liberamente a chi destinare l’intero patrimonio. E ciò perché per legge bisogna assicurare una porzione di eredità ad alcuni soggetti aventi diritto.

Conviene pertanto capire come si calcola e a quanto ammonta la quota legittima di eredità che spetta ai legittimari. Per molti versi si è dunque vincolati a cedere una parte delle proprie sostanze anche all’erede non si vorrebbe far rientrare fra i beneficiari. E forse per evitare spiacevoli sorprese meglio sapere per tempo a quali parenti spetta sempre per legge una parte di eredità. Tuttavia conforta sapere che oltre all’assicurazione sulla vita anche l’eredità di questi 2 beni resta fuori dalla quota legittima. E inoltre che vi sono alcuni casi in cui è possibile escludere alcuni soggetti dalla successione senza violare le disposizioni legislative.

Oltre all’assicurazione sulla vita anche l’eredità di questi 2 beni resta fuori dalla quota legittima

Secondo quanto stabilisce l’articolo 1920 del codice civile, l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo non confluisce nell’asse ereditario. Il che equivale a dire che i legittimari non possono avanzare alcun diritto in merito alla titolarità della stessa. Ad acquisire la proprietà delle somme di denaro relative alla polizza è difatti il beneficiario designato dal defunto e che non sempre coincide con l’erede. Parimenti accade per le indennità di preavviso e per il trattamento di fine rapporto (Tfr) che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere. Entrambe le indennità non fanno parte della successione e quindi neanche della legittima perché maturano solo dopo il decesso del lavoratore. Allo stesso modo non rientrano nella quota legittima i fondi di pensione che invece spettano direttamente ai beneficiari. Ne consegue che questi ultimi non hanno l’obbligo di dividere le somme di denaro dei fondi di pensione con gli eventuali legittimari.

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