La vedova può restare nella casa del marito anche con il nuovo compagno ma non sempre

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La morte di una persona è una cosa molto importante anche in materia di diritto. Oltre alle questioni affettive una persona che muore lascia diverse problematiche a chi gli sopravvive.  Eredità, case, soldi e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente tutto viene regolamentato dalla Legge. Un problema che può sopraggiungere e che spesso è sottovalutato, è il diritto di abitazione. Con una specifica domanda che molti si pongono e che riguarda il diritto di abitare la casa coniugale da parte del coniuge superstite.

La vedova può restare nella casa del marito anche con il nuovo compagno ma non sempre

La casa coniugale è quella dove marito e moglie hanno assunto la loro residenza e quella del loro nucleo familiare. In caso di decesso del marito, la moglie ha il diritto di abitazione sulla casa. Questo diritto prescinde dal fatto che la casa sia in comproprietà tra i coniugi o solo del defunto. Anche in presenza di altri eredi, come possono essere i figli, il diritto di abitazione resta intatto. E la cosa sorprendente è che tale diritto permette alla vedova che si unisce con un nuovo compagno, di portare nella sua casa di abitazione ma di proprietà del defunto, anche la nuova famiglia. Quindi, è la Legge a consentire tutto questo, anche se esistono alcune limitazioni, seppur leggere.

Le limitazioni al diritto di abitazione della vedova

Il diritto di abitare la casa coniugale spetta al coniuge in automatico. Nessuna domanda particolare è prevista. Niente istanze o manifestazioni di interesse. Basta accettare l’eredità. E come si sa, ci sono devoluzioni ereditarie che spettano a chi sopravvive ad un parente, anche in presenza di testamento. Infatti per i legittimari, soggetti a cui spetta una parte dell’eredità per Legge, la quota spettante deve essere sempre concessa anche se non era nella volontà del defunto. Tra questi eredi tutelati per legge, anche il coniuge superstite, purché non separato con addebito. Il diritto di abitazione riguarda anche l’utilizzo dei mobili presenti all’interno dell’abitazione. La vedova può restare nella casa in cui ha vissuto con il marito, anche se separati, ma a condizione che non abbia mai lasciato quell’immobile. Non c’è diritto di abitazione se il coniuge superstite dopo la separazione ha abbandonato il tetto coniugale. Venendo meno la coabitazione con il defunto, non si applica il principio del diritto di abitazione. Inoltre, per l’assegnazione di questo diritto occorre che la casa non avesse altri proprietari oltre al defunto. Se ci sono terzi proprietari, cioè se la casa non era intestata solo al defunto o cointestata tra i coniugi, il diritto di abitazione non viene applicato.

Approfondimento

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