Chi paga le spese della casa coniugale in caso di separazione?

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Chi paga le spese della casa coniugale in caso di separazione?

Uno dei provvedimenti presi dal giudice durante il giudizio di separazione dei coniugi è l’assegnazione della casa coniugale.

Si tratta di uno degli aspetti più critici connessi alla rottura del legame affettivo e al successivo venir meno del matrimonio.

L’assegnazione della casa coniugale consegue a un provvedimento giudiziale emanato nell’ambito del processo di separazione e sulla base di criteri specifici.

Il codice civile stabilisce che il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo principalmente conto dell’interesse dei figli di continuare a vivere nello stesso habitat domestico in cui vivevano prima della separazione.

Ma chi paga le spese della casa coniugale?

In caso di separazione dei coniugi le conseguenze dell’assegnazione della casa coniugale sono rilevanti.

Talvolta, possono costituire un problema qualora l’immobile appartenga a entrambi o nel caso venga attribuito al coniuge che non ha alcun diritto di proprietà su di esso.

Salvo diversi accordi, sarà il coniuge assegnatario a dover pagare le spese connesse all’utilizzazione dell’immobile.

Si pensi alle utenze di luce, gas, acqua e alla tassa dello smaltimento dei rifiuti.

Chi paga, invece, le spese condominiali?

La legge non disciplina in modo espresso le modalità di attribuzione delle spese connesse all’abitazione dove i coniugi hanno vissuto insieme.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1847/2005, il giudice ha il potere di stabilire, in base alle circostanze e alla situazione economica delle parti, a chi spetti il pagamento delle spese condominiali.

Se l’immobile è di proprietà esclusiva del coniuge estromesso

In mancanza di intervento del giudice sul punto, si dovrà concludere che le spese condominiali ordinarie graveranno sul coniuge assegnatario non proprietario.

Mentre le spese straordinarie e di conservazione dell’immobile saranno a carico del coniuge proprietario.

Se, invece, l’immobile è in comunione di beni come si ripartiscono le spese?

Qualora non vi siano accordi tra le parti e nessun provvedimento giudiziario al riguardo, le spese straordinarie, connesse al diritto di proprietà, in applicazione delle norme sulla proprietà, andranno divise al 50%.

Chi paga il mutuo?

Qualora per l’acquisto della casa sia stato stipulato un contratto di mutuo, la restituzione delle somme finanziate spetta al proprietario in caso di intestazione esclusiva. Se l’immobile è in comunione dei beni dovrà continuare a gravare su entrambi i coniugi al 50%.

Cosa succede se l’immobile è in affitto?

Se la casa familiare è in affitto ed il contratto è intestato al genitore estromesso nel contratto subentra automaticamente il coniuge assegnatario.

Nessun problema se il contratto di locazione è intestato al coniuge assegnatario della casa coniugale.

Approfondimento

Assegnazione della casa coniugale

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