La natura del diritto di godimento sulla casa familiare, in seguito al provvedimento di assegnazione della stessa, nell’ambito del procedimento di separazione

Cassazione

La vigente disciplina in tema di assegnazione della casa familiare, in sede di separazione tra coniugi, è mutata con la riforma di cui al D.Lgs n. 154 del 2013, il quale ha riproposto, modificandolo parzialmente, il contenuto dell’art. 155 quater c.c, introducendo l’art. 337 sexies c.c. Quest’ultima disposizione detta i principi cardine dell’assegnazione della casa familiare, stabilendo che il relativo godimento è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Dell’assegnazione, tuttavia, il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. La disposizione non regolamenta i rapporti tra il provvedimento di assegnazione della casa familiare e il giudizio di divisione dell’immobile assegnato.

La natura del diritto di godimento sulla casa familiare, in seguito al provvedimento di assegnazione della stessa, nell’ambito del procedimento di separazione: rapporti con il procedimento di divisione dell’immobile assegnato. Studiamo il caso.

In particolare, si registra un vuoto normativo per l’ipotesi in cui la divisione si realizzi mediante attribuzione al coniuge assegnatario dell’intera proprietà del bene, con conguaglio in favore del comproprietario.

Sulla questione giuridica, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18641/ 2022, a seguito dell’Ordinanza di rimessione della Seconda Sezione Civile (ordinanza interlocutoria n. 28871/2021).

Secondo un primo orientamento ermeneutico, seguito dall’impugnata sentenza della Corte D’Appello nell’ambito del procedimento per cassazione in oggetto, il provvedimento di assegnazione non inciderebbe sul valore di mercato del cespite immobiliare, se quest’ultimo risulti attribuito in proprietà esclusiva al coniuge affidatario della prole, in sede di divisione. Se ne inferisce il postulato interpretativo per cui non si assiste, in tale ipotesi, ad una locupletazione a favore del coniuge destinatario del conguaglio, a cui, invece, si richiama l’esperito ricorso per cassazione.

La Ratio sottesa alla menzionata corrente interpretativa è da ravvisarsi nella finalità perseguita con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, rappresentata esclusivamente dalle esigenze di tutela dei figli minori o, comunque, non autosufficienti, rispetto alla conservazione del loro habitat familiare. In base ad un altro indirizzo ermeneutico, per contro, nel giudizio di divisione
occorrerebbe tenere conto dell’incidenza dell’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, indipendentemente dalla circostanza per cui il bene venga attribuito in proprietà all’uno o all’altro, o venduto a terzi, sul presupposto per cui anche l’assegnatario subisce la diminuzione patrimoniale del valore del cespite.

La natura del diritto di godimento sulla casa familiare, in seguito al provvedimento di assegnazione della stessa, nell’ambito del procedimento di separazione

In altri termini, secondo tale impostazione giurisprudenziale, il coniuge assegnatario si troverebbe, sotto il profilo patrimoniale, nella medesima situazione di quello non assegnatario o del terzo, fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga modificato e/ o revocato.

Le Sezioni Unite dell’Organo di Nomifilachia, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo insorto sulla questione di diritto, muovono dalla considerazione della natura giuridica da accordarsi al provvedimento di assegnazione della casa coniugale. In particolare, sottolineano la sussistenza di una completa autonomia tra l’istituto dell’assegnazione e quello della divisione dell’immobile adibito a tale destinazione, conseguente allo scioglimento della comunione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, è indubbio che il fondamento del provvedimento di assegnazione è autonomo dal diritto dominicale.

In ragione di ciò, in sede di valutazione economica del bene “ Casa familiare” ai fini della divisione, il diritto di godimento di esso, conseguente al procedimento di assegnazione, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge. Si tratta, secondo la Suprema Corte, di un diritto atipico personale di godimento, non reale, che viene a caducarsi con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, divenendo, in tale ipotesi, la sua persistenza, priva di una base logico giuridica giustificativa (in omaggio al noto brocardo latino secondo il quale “ nemini res sua servit”. Segnatamente, l’Organo di Nomifilachia accorda al citato diritto di godimento natura di diritto familiare a carattere non patrimoniale, che incontra il suo naturale limite nella cessazione della sua efficacia al momento della divisione del bene “ casa familiare”.

In particolare, per effetto di tale divisione, nella quota di proprietà del coniuge attributario, confluisce e si annulla lo stesso diritto di godimento esclusivo. Pertanto, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, l’attribuzione dell’immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva dell’assegnatario, in sede di divisione, configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento contale destinazione.

Ne deriva l’attribuzione allo stesso immobile di un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato.

In altri termini, l’immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può considerarsi decurtato di alcuna utilità, sul presupposto logico giuridico per cui la qualità di titolare del diritto dominicale è quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere.

In tale ipotesi, infatti, non si configura alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell’intero e gia‘ assegnatario (in quanto affidatario della prole) e tale da comportare la diminuzione di valore di mercato del bene. Da tale iter logico motivazionale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione traggono la conclusione secondo cui riconoscere al coniuge attributario dell’immobile per intero una decurtazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge, già comproprietario, in virtù del diritto di godimento già riconosciutogli con l’assegnazione, costituirebbe un suo ingiustificato arricchimento, in quanto egli si troverebbe ad essere titolare di un bene non gravato da alcun diritto altrui, in virtù della produzione dell’effetto estintivo sopra richiamato.

Ne discende, secondo l’Organo di Nomofilachia, una soluzione differenziata, della questione giuridica sottoposta all’esame, a seconda che l’immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge che ( in quanto residente con i figli o affidatario degli stessi) aveva su di esso il diritto contemplato dall’art. 337 sexies, comma 1 c.c., ovvero, in alternativa, sia trasferito in proprietà per l’intero all’altro coniuge, o venduto ad un terzo.

In questi ultimi due casi, infatti, il diritto di godimento in capo all’altro coniuge continua a sussistere.

Per tale via, la Suprema Corte, respinge il ricorso per Cassazione, risultando il decisum al quale è pervenuta la Corte d’Appello conforme alla soluzione scelta dalle Sezioni Unità. La pronuncia in commento, nel risolvere il contrasto interpretativo insorto, sottende diversi principi di diritto, di estrema rilevanza, nell’ambito delle relazioni familiari e della regolazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione. In particolare, essa ha il pregio di scolpire limiti e rapporti sussistenti tra il provvedimento di assegnazione della casa familiare, rispettandone le finalità di tutela degli interessi della prole e la disciplina dello scioglimento della comunione legale tra coniugi. Due universi paralleli, distinti, disciplinati dalle disposizioni del codice civile ed armonizzati dalla sentenza delle Sezioni Unite. Gli effetti dell’applicazione delle norme sullo scioglimento della comunione legale si riflettono sulla sorte del provvedimento di assegnazione, assorbito, talora, estinto, caducato dalla divisione del cespite immobiliare oggetto di assegnazione.

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