Importo della pensione di reversibilità anche al figlio maggiorenne e disoccupato

sede INPS

Noi di ProiezionidiBorsa, ci siamo chiesti, in merito alla reversibilità, quando l’importo della pensione di reversibilità anche al figlio maggiorenne e disoccupato viene riconosciuto. Descriviamo brevemente i suoi aspetti.

Come tutti sanno la reversibilità, o più in generale pensione di reversibilità, è la pensione spettante al coniuge e ai familiari prossimi del defunto. È una prestazione di carattere economico, erogata dall’INPS, ai familiari superstiti in virtù di determinati requisiti. Infatti, è necessario che il defunto sia già titolare di pensione, o abbia maturato quindici anni di contributi. Oppure cinque anni di contributi, di cui almeno tre negli ultimi cinque anni prima del decesso. Nel primo caso si parla di reversibilità diretta, mentre nel secondo caso di reversibilità indiretta.

A chi spetta la reversibilità

La reversibilità spetta, in primis, al coniuge superstite, anche nel caso di separazione o divorzio. In caso di divorzio è necessario che il coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento e non si sia risposato.

Al superstite, nelle unioni civili, ai figli ed equiparati che alla data della morte del pensionato, non abbiano superato il diciottesimo anno di età. Ovvero, ai figli o equiparati, di qualsiasi età, se dichiarati inabili e a carico del genitore. Per figli equiparati si intendono i figli adottivi, quelli riconosciuti o giudizialmente dichiarati dal defunto, i non riconosciuti per i quali era tenuto al mantenimento. Si intendono, altresì, i figli nati da precedente matrimonio, figli minori affidati, nipoti minori a carico, figli nati entro il trecentesimo giorno dalla morte.

Cosa accade se i figli sono maggiorenni

Ma vediamo, in tema di reversibilità, quando l’importo della pensione di reversibilità anche al figlio maggiorenne o disoccupato viene riconosciuto. Ad esempio, se il figlio a carico del genitore deceduto, maggiorenne disoccupato possa averne diritto.

La legge prevede che la prestazione economica, erogata dall’INPS, spetta ai figli maggiorenni, a carico, qualora questi siano studenti e non svolgano alcuna attività lavorativa. In particolare, nel caso di iscrizione all’università, fino a 26 anni, o che svolgono un lavoro con retribuzione inferiore del 30% al trattamento minimo di pensione.

Attenzione, però, anche se si è iscritti all’università, il beneficio vale, comunque, fino ai 26 anni, a nulla rilevando che si è fuori corso. Dunque, se il figlio a carico ha superato la soglia dei 26 anni, pur essendo ancora studente, ma disoccupato non ne avrà più diritto.

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