La chiusura di una S.r.l. prevede una serie di passaggi obbligatori per formalizzare dal punto di vista legale e fiscale la definitiva cessazione della società. In questi casi, diventa necessario fare i conti anche con le spese che comporta tale procedura, tra cui il pagamento di specifici oneri. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano quando e come è possibile chiudere una S.r.l. senza notaio e ulteriori spese.
Come funziona la S.r.l.
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Volendo porre una semplificazione alla procedura di chiusura di una S.r.l., diciamo che essa può avvenire in due modi: uno segue la procedura ordinaria e l’altro la procedura semplificata. È nel secondo caso che non diventa necessario l’intervento del notaio. Tuttavia, per eseguire la procedura semplificata, occorre che siano presenti determinate condizioni per eseguire la chiusura. Vediamo bene di cosa si tratta e quando è possibile chiudere una S.r.l. senza notaio e ulteriori spese.
In prima battuta, è utile precisare che quando parliamo di S.r.l. ci riferiamo ad una società a responsabilità limitata. Tale forma giuridica trova espressione in quanto disciplinano gli art. 2462 e seguenti del codice civile. Tale società si costituisce su dei capitali di quote, non di azioni. Ciò significa che ciascun socio risponde delle obbligazioni sociali in misura proporzionale a quanto ha conferito. Esiste anche una S.r.l. semplificata, come disciplina l’art. 2463-bis del codice civile. Essa si configura come una specie di sorella minore della S.r.l. in quanto prevede uno schema più snello. Pur conservando la struttura della S.r.l., essa prevede un limite minimo della società pari a 1 euro, non di 10.000 euro come per la S.r.l.
In quali casi si può liquidare una società a responsabilità limitata senza ricorrere al notaio
Entrano nel merito della cessazione di tale società di capitali, è possibile chiudere una S.r.l. senza notaio e ulteriori spese? La cessazione della S.r.l. si definisce propriamente liquidazione. Tale azione giuridicamente ammessa, può avvenire a seguito di alcuni specifici eventi come segnala il codice civile. La liquidazione può avvenire per: deliberazione dell’assemblea; decorrenza dei termini quando si tratta di una costituzione a tempo determinato; avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità a conseguirlo; riduzione del capitale sociale sotto la soglia minima; oppure, la liquidazione ha luogo anche quando si verificano altre cause presenti nell’atto costituivo o nello statuto della società.
Generalmente, tale azione avviene dietro la supervisione di un pubblico ufficiale che in questo caso si configura nella persona del notaio. Egli garantisce la corretta procedura di liquidazione e la sua totale regolarità. Tuttavia, esiste anche una forma di liquidazione semplificata che ammette che si può svolgere anche in assenza di un notaio. In tal caso, sono gli amministratori che seguono personalmente l’iter di chiusura. Come abbiamo già detto all’inizio, però, tale soluzione si offre esclusivamente in alcuni specifici casi.
Lo scioglimento della società non deve rappresentare la conseguenza di una deliberazione dei soci di cause interne allo statuto. Ciò significa che lo scioglimento deve essere la naturale conseguenza di impossibilità che subentrano per imposizioni di legge e che diventano vincolanti. In tal caso, è possibile chiudere una S.r.l. senza notaio e ulteriori spese. A quel punto, ciò che l’amministratore deve fare è: individuare la causa della liquidazione, convocare i soci e deliberare sulla liquidazione, infine, procedere all’iscrizione di scioglimento sul registro delle imprese.
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