Cosa succede se l’amministratore di condominio non segue i corsi di aggiornamento?

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Anzitutto, si precisa che l’obbligo di nomina dell’amministratore insorge soltanto quando il condominio sia composto da almeno nove proprietari. A prescindere dal numero delle unità immobiliari.

Inoltre, può rivestire tale qualità soltanto colui che abbia frequentato un corso di formazione iniziale. E svolga periodicamente attività di formazione nella materia di riferimento.

Senonché, in questa sede, si ci chiede: “cosa succede se l’amministratore di condominio non segue i corsi di aggiornamento?”. Inoltre, altra sottodomanda: “è legittimo chiedere che dia atto di aver eseguito regolarmente detti aggiornamenti e, in difetto, revocarlo?”.

Ebbene, per dare una risposta alle formulate domande, bisogna partire dalla norma di riferimento. Ossia dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al codice civile. In particolare, la disposizione normativa prescrive due precisi obblighi in capo all’amministratore condominiale. Ossia:

a) aver partecipato ad un corso di formazione iniziale, da svolgere cioè prima della nomina;

b) partecipare alla formazione periodica, da svolgere annualmente.

Inoltre, è bene precisare che l’obbligo di formazione opera soltanto quando a svolgere l’incarico sia un soggetto terzo. Esterno al condominio. Se, invece, l’incarico è assunto da uno dei condomini, esso non sussiste.

Conseguenze del mancato aggiornamento

A questo punto, cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale: “cosa succede se l’amministratore di condominio non segue i corsi di aggiornamento?”. Innanzitutto, possiamo subito precisare che l’assemblea di condominio ha tutto il diritto di chiedere all’amministratore di esibire gli attestati o certificati, sia iniziale che periodico. Rilasciati a fine corso dall’ente preposto.

Di conseguenza, in difetto dell’adempimento di siffatto obbligo di formazione e di esibizione dei relativi attestati, l’assemblea potrà procedere alla revoca dell’amministratore. In tal caso anche un solo condomino può rivolgersi al tribunale per ottenere la revoca giudiziale.

Addirittura, inoltre, sarebbe radicalmente nulla la nomina di un amministratore che non abbia mai frequentato il corso di formazione iniziale. O che non sia in regola con la formazione periodica. Il tutto al momento della nomina.

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