Congedo di due anni per il familiare con Legge 104, anche per il figlio non convivente

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Il congedo di due anni per il familiare con Legge 104 prevede il requisito di convivenza da almeno sei mesi. Si tratta di un congedo che permette l’astensione lavorativa di due anni (anche frazionati) concesso per assistere il familiare disabile in possesso della Legge 104 con handicap grave.

Il congedo, però, può essere richiesto per un solo familiare e una sola volta nell’intera carriera lavorativa.

Congedo di due anni per il familiare con Legge 104: ordine di priorità familiare

Il congedo di due anni per il familiare con Legge 104 (congedo straordinario Legge 151) si può richiedere secondo un preciso ordine di priorità familiare. Solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti certificate, il diritto passa al familiare successivo.

Quindi, il diritto di priorità familiare è così articolato:

a)   coniuge o convivente;

b)  genitori (padre e madre) anche adottivi;

c)   figlio convivente (anche adottivo);

d)  fratello o sorella convivente;

e)  parente o affine entro il terzo grado convivente;

f) figli non conviventi ma con l’obbligo di instaurare la residenza con il familiare disabile d’assistere.

Requisito di convivenza, coabitazione e residenza temporanea

Il messaggio INPS n. 6512 del 4 marzo 2010, ha specificato che, nel congedo di due anni per familiare con Legge 104, vige il requisito di “convivenza” che si intende soddisfatto anche con la coabitazione o la residenza temporanea.

La coabitazione è riferita alla residenza nello stesso stabile, stesso indirizzo e numero civico, ma abitanti in appartamenti diversi.

La residenza temporanea, invece, viene richiesta solo se abitanti in due comuni diversi ed è valida solo per 12 mesi.

Sempre in riferimento alla convivenza con il familiare d’assistere, è intervenuta la Corte di Cassazione allargando la platea dei beneficiari anche ai figli non conviventi (lettera f) con il familiare con handicap grave in base alla legge 104 art. 3 comma 3.

L’INPS ha recepito la sentenza, e nella circolare n. 9 del 5 aprile 2019, ha chiarito che il figlio non convivente può fare richiesta del congedo e instaurare successivamente la convivenza legittimando la fruizione del beneficio.

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