Come contestare le bollette di gas, luce e telefono ed evitare di pagare somme eccessive o non dovute?

bolletta

Sempre più spesso accade di non capire le bollette. Sì, perché ci si ritrovano voci per spese aggiuntive o per servizi che non avevamo chiesto. Oppure, ancora, è possibile che gli importi siano incomprensibilmente elevati rispetto alle premesse.

In tutte queste ipotesi, il consumatore può contestare le bollette, proponendo specifici reclami. In quest’articolo esamineremo come contestare le bollette di gas, luce e telefono ed evitare di pagare somme eccessive o non dovute. Vediamo come.

Come presentare il reclamo

Il reclamo può essere proposto compilando appositi moduli online, disponibili sui siti degli stessi gestori dei servizi.

In alternativa, si può redigere di proprio pugno una lettera in cui occorre riportare tutti i dati. Quindi, oltre quelli del consumatore e del servizio, anche quelli della fattura. Vanno, inoltre, indicati motivi della contestazione, allegando tutti i documenti a sostegno della propria richiesta.

Il tutto va inviato a mezzo fax, raccomandata o PEC. Inviato il reclamo, il gestore dovrà rispondere entro 40 giorni.

Quindi, se riconosce l’errore, ha 90 giorni di tempo per ricalcolare la bolletta e rimborsare la somma. Diversamente, il consumatore potrà rivolgersi all’ARERA, che è l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

La procedura di conciliazione va iniziata entro 1 anno dall’invio del reclamo. In alternativa, il consumatore può rivolgersi ad una Camera di Commercio convenzionata o ad altri mediatori autorizzati.

Come contestare le bollette di gas, luce e telefono ed evitare di pagare somme eccessive o non dovute?

Nel caso in cui la contestazione riguardi una fattura del telefono, il reclamo può essere proposto al servizio di assistenza clienti. Ciò sempre a mezzo posta, fax, email, PEC o telefono. A tal fine, nel contratto o nelle fatture, sono indicati i recapiti utili.

Se il reclamo avviene telefonicamente, è consigliabile annotarsi il codice identificativo dell’operatore.

Se la risposta del gestore non dovesse esserci o non dovesse essere soddisfacente, il consumatore può rivolgersi ad un ente di mediazione. Si può trattare di un’associazione di consumatori, del CO.RE.COM o alla Camera di Commercio.

La conciliazione, comunque, deve concludersi comunque entro 1 mese. Quando la conciliazione dà esito positivo il conseguente accordo è vincolante per le parti. Diversamente, il consumatore potrà rivolgersi al Giudice di Pace.

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