A chi viene assegnata la casa coniugale quando i coniugi si separano?

acquisto della casa

Quando due coniugi decidono di separarsi, sono svariate le questioni da valutare tra queste, l’assegnazione della casa familiare, il luogo dove la famiglia ha stabilito la dimora durante il matrimonio.

A chi viene assegnata la casa coniugale quando i coniugi si separano?

Nella separazione consensuale, marito e moglie, possono liberamente decidere i criteri di assegnazione della casa familiare.

Possono, infatti, decidere, come regola generale, che la casa familiare sia assegnata al coniuge convivente con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti indipendentemente dal titolo di proprietà dell’immobile.

Inoltre, possono optare, per il cd. collocamento alternato per cui i figli continuerebbero a vivere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, mentre i genitori si alternerebbero.

Possono stabilire, che resti in capo al proprietario o venga dallo stesso donata all’altro coniuge oppure venga venduta ed il ricavato diviso.

Nella separazione giudiziale, l’assegnazione  spetta al giudice.

 Il giudice assegna la casa familiare ad uno dei coniugi tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

L’assegnazione della casa familiare attribuisce al coniuge assegnatario il godimento provvisorio senza scalfire il diritto di proprietà o eventuali altri diritti reali o personali di cui sia titolare il coniuge estromesso.

Ne comprime però, il potere di disporre dell’immobile.

Ad esempio, se il marito è proprietario dell’immobile e la moglie ottiene la collocazione dei figli, spetterà a lei restare nella casa coniugale. Il diritto cesserà quando i figli, con o senza la madre, andranno a vivere in altro luogo o acquisteranno l’indipendenza economica.

L’assegnazione della casa, infatti, ha lo scopo di tutelare la prole e fare in modo che i minori non subiscano altri traumi dalla separazione.

A chi viene assegnata la casa coniugale quando i coniugi si separano e la coppia è senza figli?

La legge non disciplina espressamente l’ipotesi dell’assegnazione della casa in mancanza di figli o nel caso in cui i figli siano maggiorenni ed autosufficienti.

Secondo la tesi maggioritaria:

1)se la casa è di proprietà del marito, sarà lui a continuare a vivere nell’appartamento e la moglie dovrà andar via.

2)Se la casa è di proprietà della moglie, sarà il marito a dover andar via.

3)Se la casa è in comproprietà perché acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale:

a) I coniugi possono trovare un accordo che preveda la vendita della casa e conseguente divisione del ricavato al 50% o b) assegnare la casa alla moglie o al marito con la liquidazione del 50% del valore di mercato all’altro;

c) se non c’è accordo, il giudice dovrà decidere se procedere alla vendita coattiva.

4)La casa  acquistata prima del matrimonio da uno dei due coniugi, resta di proprietà  e non in comunione così come se è stata ricevuta in donazione.

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