Arrivano più di 200 euro al mese dall’INPS per queste famiglie con figli senza fare domanda

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L’INPS con il messaggio n.3669 del 27/10/2021 illustra i requisiti per ottenere l’integrazione del Reddito di Cittadinanza grazie alla previsione dell’Assegno temporaneo.

Quest’ultimo, previsto dal Decreto Legge n.79/2021, è un riconoscimento, su base mensile, per i figli minori, ai nuclei familiari che non hanno diritto agli ANF. Inoltre l’art.4 del predetto decreto prevede, d’ufficio, tale riconoscimento anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Proprio per tale motivo arrivano più di 200 euro al mese dall’INPS per queste famiglie con figli senza fare domanda.

L’INPS, infatti, deve riconoscere contestualmente e insieme alle modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, una quota ulteriore riferita all’Assegno temporaneo. Tale riconoscimento avverrà d’ufficio e i percettori del reddito in possesso dei requisiti per ottenere l’Assegno temporaneo, non dovranno presentare alcuna domanda. L’ufficio, infatti, individua i figli minori della famiglia beneficiaria del RdC, cui corrispondere l’integrazione, sulla base della DSU, degli indicatori ISEE ordinario, corrente e minori.

Arrivano più di 200 euro al mese dall’INPS per queste famiglie con figli senza fare domanda

Le famiglie che rientrano tra quelle che hanno diritto all’integrazione sono quelle formate da entrambi i genitori con uno o più minori a carico. Nonché i nuclei dove sia presente un solo genitore che, qualora applicabile, si sia servito dell’ISEE minorenni per la percezione del RdC.

Nel caso invece di nuclei con DSU presentata da soggetti diversi dai genitori, l’integrazione sussiste qualora esista un provvedimento d’affido a loro favore.

L’integrazione del Reddito di Cittadinanza è corrisposta per un importo calcolato in base al numero di figli ed è aumentato con almeno 3 figli a carico. Gli assegni inoltre sono maggiorati di euro 50 per ogni figlio minore con disabilità.

Modalità di calcolo ai fini dell’integrazione del Reddito di Cittadinanza

L’integrazione è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno Temporaneo (stabilito in base al numero dei minori e dell’indicatore ISEE), la quota di RdC relativa ai minori. Quest’ultima è uguale alla quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori a carico.

La quota di RdC relativa ai figli, inoltre, si calcola sulla base di un’altra formula, ovvero l’importo RdC per Contributo minorenni alla scala di equivalenza diviso la Scala di equivalenza totale.

L’Istituto, poi, al fine di rendere più chiara l’idea fornisce degli esempi pratici per illustrare quanto realmente ammonti l’integrazione grazie all’Assegno temporaneo.

Ad esempio, si prenda in esame un nucleo familiare composto da 2 maggiorenni e 2 minori, con un indicatore ISEE inferiore a 7.000 euro e un beneficio mensile di euro 500. In applicazione delle suddescritte formule, l’integrazione grazie all’Assegno temporaneo sarà di euro 223,89.

Approfondimento

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