Anche se l’assegno è stato rifiutato dopo visita della Commissione la vedova dell’invalido prenderà queste ingenti somme

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Quando viene a mancare una persona cara gli eredi, oltre al dolore della perdita, dovranno accollarsi l’onere delle pratiche burocratiche. Non solo il funerale e la sepoltura, quindi, ma anche una serie di comunicazioni per Comune e INPS, per esempio.

Se il deceduto è un pensionato, poi, è necessario inviare anche la domanda per ricevere la pensione di reversibilità. Anche se il familiare venuto a mancare non era titolare di pensione, poi, potrebbero spettare questi trattamenti previdenziali. In questi casi, quindi, il consiglio è sempre quello di cercare di informarsi bene per capire cosa spetta di diritto. Perchè, per esempio, anche se l’assegno è stato rifiutato dopo visita per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento potrebbero esserci dei diritti.

Al decesso del pensionato disabile cosa spetta alla vedova?

Alla morte del disabile la sua vedova non può ereditare determinati trattamenti. Pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, infatti, non sono reversibili ai superstiti. Ma agli eredi potrebbe spettare la pensione di reversibilità sul trattamento previdenziale, se titolare, o la pensione indiretta se in possesso dei requisiti.

Non è tutto. Gli eredi e la vedova, infatti, hanno diritto anche a ricevere gli eventuali ratei non riscossi in vita dal deceduto o eventuali benefici richiesti e non ancora riconosciuti. Come nel caso dell’indennità di accompagnamento.

Anche se l’assegno è stato rifiutato dopo visita della Commissione la vedova dell’invalido prenderà queste ingenti somme

Se per l’invalido è stata presentata domanda di indennità di accompagnamento senza ricevere convocazione per l’accertamento, la vedova può richiedere quello post mortem. La Commissione medica dell’INPS, in questo caso, procede a stabilire il diritto alla prestazione sulla base della documentazione medica. Se la Commissione riconosce il beneficio, gli eredi riceveranno i ratei spettanti per il periodo che va dalla presentazione della domanda al decesso.

Stesso diritto anche se, a domanda di indennità presentata, la Commissione non ha riconosciuto il diritto, respingendola, e si è presentato ricorso. Anche in questo caso, infatti, si può procedere alla richiesta dell’accertamento post mortem sul ricorso presentato. Se la richiesta viene accolta, poi, il diritto ai ratei non riscossi spetta dalla presentazione della domanda respinta su cui si è presentato ricorso. In questo caso i ratei spettanti potrebbero essere anche consistenti.

Con il decesso dell’invalido è sempre il caso di vagliare sempre tutte le domande presentate quando era in vita.

Approfondimento

Spettano 1.102 euro al mese alla vedova che presenta all’INPS queste domande

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