Superbonus e collabenti con camino, difficile il doppio salto energetico

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Sugli impianti di riscaldamento esistenti sugli immobili oggetto di interventi che danno diritto al Superbonus al 110% è fonte di molti dubbi. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 161 del 8 marzo 2021, ha fornito chiarimenti sul Superbonus e collabenti con camino, difficile il doppio salto energetico in alcuni casi. Verifichiamo quali sono i requisiti richiesti per accedere al Superbonus 110%.

Superbonus e collabenti con camino, difficile il doppio salto energetico

L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello sopra menzionato, ha chiarito che per gli edifici collabenti il doppio salto energetico è a rischio. In effetti la detrazione al 110% può essere una grande opportunità ma può essere difficile garantire il saldo delle 2 classi.

Ecco la definizione di impianto termico: un impianto fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva. L’impianto esistente non necessita della produzione di acqua calda sanitaria. Quindi, come impianto di riscaldamento si considera anche un vecchio camino o una vecchia stufa. L’importante è che sia riattivabile con un intervento di manutenzione. Ma l’Agenzia ha precisato nuovi requisiti per beneficiare dell’Ecobonus, per gli edifici collabenti che hanno impianti di riscaldamento non funzionanti.

Nuovi requisiti e vecchio camino

La risposta dell’AdE riguarda edifici collabenti nei quali l’impianto di riscaldamento (un vecchio camino) non è funzionante. Quindi, per accedere al Superbonus bisogna dimostrare che l’unità immobiliare sia dotata di un impianto con le caratteristiche tecniche previste dal D.lgs. n. 195/2005. Inoltre, che l’impianto di riscaldamento sia situato negli ambienti dove sono effettuati gli interventi di efficientamento energetico.

L’Interpello specifica due requisiti che bisogna avere per poter godere del Superbonus, ed esattamente:

a) dimostrare, con relazione tecnica, lo stato iniziale dell’edificio con impianto idoneo a riscaldare gli ambienti;

b) al termine dei lavori, l’immobile deve rientrare nelle categorie catastali che danno diritto al beneficio (categoria da A/1 a A/8 e A/9 con relative pertinenze).

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