Si possono risparmiare centinaia di euro evitando di pagare le sanzioni e gli interessi delle cartelle esattoriali in questo caso comune

Si possono risparmiare centinaia di euro evitando di pagare

Può essere molto complesso per il contribuente orientarsi nel mondo del fisco e delle tasse. Infatti, ci sono moltissime leggi che disciplinano il pagamento delle imposte. La situazione è ancora più complicata per l’esistenza degli Enti territoriali, in particolare Regioni e Comuni. Infatti, questi Soggetti pubblici dispongono della c.d. autonomia impositiva, cioè possono determinare propri tributi diversi da quelli statali. Tutto ciò può rendere molto complicato per il contribuente conoscere effettivamente i suoi diritti. Vediamo un caso comune in cui si può riuscire a non pagare quanto ingiustamente richiesto dal Fisco. 

Le leggi sono moltissime e molte volte di difficile comprensione, in particolare per i non addetti ai lavori. Diventa, allora, importante informarsi e aggiornarsi oppure chiedere consulenze a professionisti specializzati per conoscere con precisione i propri diritti. Questo, in modo particolare, è consigliabile quando ci si trova ad avere a che fare con la Pubblica Amministrazione. Infatti, capita a tutti, prima o poi, di essere coinvolti in procedimenti amministravi, anche diretti a colpire il privato con delle sanzioni.

Alcune sanzioni sono illegittime e quindi non devono essere pagate

Alcune sanzioni sono illegittime e quindi non devono essere pagate-proiezionidiborsa.it

Queste, però, in alcuni casi possono essere illegittime oppure possono, su richiesta, essere modificate a vantaggio del privato. Un esempio di sanzione comune che può essere annullata riguarda il divieto di sosta. Pochi sanno, infatti, che l’articolo 7 del Codice della Strada prevede che se il Comune predispone parcheggi a pagamento è obbligato per leggere a mantenere una quota adeguata di posteggi gratuiti.

Un esempio, invece, molto utile e poco conosciuto di modificabilità delle sanzioni amministrative riguarda gli abusi edilizi. Infatti, l’articolo 34 del DPR 380 del 2001 prevede che in taluni casi, piuttosto frequenti, il privato possa chiedere la sostituzione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva con una sanzione in denaro.

Tasse e cartelle esattoriali

Anche in materia fiscale i contribuenti hanno dei diritti che spesso non conoscono. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza numero 2044 del 24 gennaio 2023. I giudici, infatti, hanno ricordato che il privato deve stare attento ai termini di prescrizione delle tasse che deve all’Amministrazione, e a quelli delle relative sanzioni. Infatti, imposte e sanzioni e interessi non sono soggetti agli stessi termini di prescrizione, che una volta decorsi, consentono al privato di rifiutare di pagare al Fisco quanto ingiustamente richiesto. Si possono risparmiare centinaia di euro evitando di pagare le sanzioni amministrative prescritte.

Più in particolare, tra le tasse più importanti ci sono quelle statali, come Irpef, l’Iva o l’Ires, che hanno una prescrizione di 10 anni. Mentre le tasse degli Enti territoriali, tranne il bollo dell’automobile che ha una prescrizione di 3 anni, vanno in prescrizione dopo 5 anni. Le sanzioni amministrative che derivano, invece, dalla violazione del Codice della Strada, c.d. multe, si prescrivono normalmente in 5 anni.

Cancellazione cartelle esattoriali-proiezionidiborsa.it

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Si possono risparmiare centinaia di euro evitando di pagare quanto ingiustamente chiesto dal Fisco

La Cassazione, con la sentenza richiamata, ricorda proprio che le tasse, le sanzioni amministrative e gli interessi che derivano dal mancato pagamento, soggiacciono a termini di prescrizioni diversi. Più esattamente, la decisione della Cassazione si basa sull’articolo 2948 comma 1 n.4. Questa norma prevede, infatti, che gli interessi, senza fare distinzione di natura o fonte, hanno una prescrizione autonoma rispetto alla sorte capitale da cui derivano. Per questo si prescrivono sempre in 5 anni a prescindere dalla prescrizione del debito principale.

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