Se si perde il diritto alla pensione minima dopo la liquidazione cosa succede all’importo?

pensione minima

L’integrazione al trattamento minimo per molti pensionati è di fondamentale importanza. Soprattutto quando la pensione che si va a percepire è l’unica fonte di reddito. Ed è troppo bassa per garantire il minimo vitale. Ma per averne diritto è necessario rispettare determinati requisiti reddituali sia propri che del coniuge. Altrimenti il diritto non viene riconosciuto e si ha diritto alla sola pensione maturata. Che in alcuni casi potrebbe essere davvero molto bassa. Ma se si perde il diritto alla pensione minima dopo la decorrenza del trattamento, cosa accade all’importo che si percepisce?

Il diritto alla pensione minima

L’integrazione al trattamento minimo spetta solo in alcuni casi. Per prima cosa è necessario che il trattamento previdenziale sia liquidato con calcolo misto. Non vi rientrano, quindi, coloro che hanno una pensione liquidata con il sistema contributivo puro.

Inoltre, come accennato, è indispensabile rientrare in precisi requisiti reddituali personali e coniugali che sono:

  • reddito personale non superiore a 816,55 euro per l’integrazione intera. Per l’integrazione parziale il reddito personale non deve superare i 13.633,10 euro l’anno;
  • se il richiedente è coniugato il reddito proprio sommato a quello del coniuge non deve superare i 27.266,20 euro annui.

Può accadere che i redditi si alzino

Ma può accadere dopo la liquidazione della pensione e l’integrazione al trattamento minimo, che i redditi familiari subiscano un cambiamento. Un’eredità immobiliare che porti a locare un appartenente, un coniuge prima disoccupato che acceda alla pensione. Ed ecco che un diritto che prima spettava, viene a mancare.

Cosa succede in questo caso alla pensione integrata al minimo che si percepisce? L’importo torna ad essere quello originariamente spettante?

Se si perde il diritto alla pensione minima c’è la cristallizzazione del diritto dell’importo

L’articolo 6 al comma 7 della Legge numero 638 del 1983 prevede la cristallizzazione del rateo pensionistico. E questa è una cosa fondamentale per chi percepisce una pensione integrata al minimo. Alla cessazione del diritto dell’integrazione al minimo, infatti, l’importo del rateo rimane cristallizzato e si conserva. Non sarà più soggetto a rivalutazioni annuali per la perequazione, ma rimarrà invariato.

Fino a quando il rateo originariamente spettante, proprio per effetto delle perequazioni, non superi quell’importo. Di fatto, quindi, la perdita del diritto all’integrazione al trattamento minimo permette di conservare l’importo percepito al momento della perdita del diritto.

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