Quali sono le nuove regole nei ricorsi contro le banche

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Talvolta si ci trova nella necessità di dover agire contro le banche a causa hanno addebiti ingiustificati o per altre differenziate ragioni. Ebbene, al riguardo occorre conoscere quali sono le nuove regole nei ricorsi contro le banche. In particolare, dal 1° ottobre 2020, è possibile agire contro le banche senza andare in tribunale, ossia promuovendo l’azione all’Arbitro Bancario Finanziario. Esso è un organismo indipendente e stragiudiziale, al quale ci si può rivolgere, anzitutto, per tutte le controversie che riguardano conti correnti. Inoltre, può essere adito per le controversie su carte di credito e di debito, e, in generale, sui rapporti intrattenuti con gli istituti finanziari. All’organismo in questione si ci può rivolgere anche senza l’assistenza di un avvocato ed andando incontro a costi contenuti.

Le nuove disposizioni sulle controversie bancarie

L’organo su indicato esisteva già, fin dal 2009 ma, dal 1° ottobre 2020, si prevede un suo potenziamento, grazie ad un provvedimento della Banca d’Italia. Si tratta del provvedimento n. 215, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2020. Con il medesimo, è stata ampliata la competenza a decidere dell’organo, che è stata estesa alle controversie fino a un valore di 200mila euro. Inoltre, sono state accelerate le procedure di definizione delle controversie medesime. Infatti, tra i principali obiettivi vi è quello di ridurre i tempi di decisione dei ricorsi. Altro obiettivo sarebbe quello di favorire l’accesso alla nuova procedura alle piccole e medie imprese, che oggi costituiscono una quota minima degli utenti.

Nuovi termini ridotti

Per dare atto compiutamente di quali sono le nuove regole nei ricorsi contro le banche, occorre fare qualche precisazione sulla riduzione dei tempi procedurali. Si pensi che passa da 30 a 60 giorni il termine entro cui la banca deve dare riscontro all’iniziale reclamo scritto del cliente. Detto reclamo, è condizione necessaria per poter promuovere ricorso all’Arbitro in caso di risposta assente o insoddisfacente. Inoltre, la durata massima del procedimento è fissata in 90 giorni in tutto. La riduzione dei termini ha comportato anche una modifica della procedura che deve adottare l’Arbitro per addivenire alle decisioni.

Infatti, si è stabilito che il presidente potrà decidere autonomamente, quando sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei collegi. In questo caso, non sarà tenuto a coinvolgere il collegio. Inoltre, nel caso in cui intenda accogliere solo parzialmente il ricorso, può proporre alle parti una soluzione della lite. A fronte di ciò, le parti hanno 30 giorni per accettarla o meno e, in caso negativo, la questione viene rimessa al collegio.

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