Quali sono gli scontrini detraibili nel 730/2021?

scontrini

Per aiutare i contribuenti a districarsi nella complicata materia fiscale e, soprattutto, su quali sono gli scontrini detraibili nel 730/2021, abbiamo formulato una breve guida. Non tutti conoscono le spese effettive per le quali è possibile ottenere un rimborso nella dichiarazione dei redditi annuale. Inoltre, nel 2020ci sono stati dei cambiamenti dovuta alla pandemia Covid. Ricordiamo che le spese sanitarie sono detraibili, sia se sostenute per sé stesso sia per i familiari a carico. Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute in ambito del SSN e quelle effettuate in regime privato.

Quali sono gli scontrini detraibili nel 730/2021?

Analizziamo quali sono le spese detraibili e quali non possono essere detratte. Dal dicembre 2020 è partito anche il cashback che permette di ottenere un rimborso del 10%. Molti Lettori ci hanno chiesto se la detrazione fiscale e il rimborso cashback sono compatibili. Ebbene, la risposta è positiva.

Quindi, oltre al 19%, ossia il minimo della franchigia di 129,11 euro, e possibile ottenere anche il rimborso del 10%. Bisogna precisare che la detrazione non è cumulabile con la Lotteria degli scontrini. In questo caso bisogna scegliere, se indicare nello scontrino il codice fiscale o il codice rilasciato per partecipare alla lotteria.

Detto questo, possiamo identificare quali sono gli scontrini detraibili nel 730/2021.

Acquisto farmaci

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto da farmaci da banco, farmaci fitoterapici (riconosciuti dall’AIFA), medicinali omeopatici, dispositivi medici, eccetera.

Come verificare se lo scontrino è detraibile? Lo scontrino deve essere “parlante”. Questo significa che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) farmaco, medicinale o abbreviazioni riferite inequivocabilmente a farmaci (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 156/2007);

b) codice di autorizzazione alla vendita – AIC (circolare AdE n. 40/2009);

c) per i medicinali omeopatici: definiti in base al D.Lgs n. 219/2006 ottenuti tramite un processo descritto dalla farmacopea europea o, in assenza, dalle farmacopee degli Stati membri;

d) ticket: indicazione se il farmaco è erogato dal SSN, pertanto il contribuente ha diritto alla detrazione fiscale (risoluzione AdE n. 10/2010);

e) medicinale o farmaco con preparazione galenica: devono attenersi alle indicazioni descritte dalla farmacopea europea o, in assenza, dalle farmacopee degli Stati membri. Inoltre, deve contenere la specifica natura e l’indicazione del medicinale/farmaco;

f) SOT-OTC: codici che individuano la necessità della prescrizione medica (risoluzione AdE n. 10/2010);

g) medicinali fitoterapici: approvati ufficialmente dall’AIFA, e sono detraibili esclusivamente se indicati come medicinali (risoluzione n. 396/2008).

Non danno diritto alla detrazione gli scontrini per l’acquisto di:

a) parafarmaci: la spesa che contiene prodotti fisioterapici, colliri, pomate, eccetera, non è equiparata ad un farmaco (risoluzione n. 396/2008);

b) integratori alimentari: non sono considerati medicinali e sono qualificati appartenenti all’area alimentare” (risoluzione n. 256/E del 2008).

Quali sono gli scontrini detraibili nel 730/2021? Nel 2021 sono inseriti negli scontrini da poter detrarre anche le mascherine e i tamponi effettuati per verificare il contagio. La detrazione spetta se lo scontrino riporta la classificazione di “dispositivi medici” e la “marcatura CE” (circolare n. 11/2020).

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