Chiarimenti sul Superbonus 110% e soglie di spesa, immobili ambigui e indipendenza funzionale

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Arrivano importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di applicabilità del Superbonus 110%. L’Ente attraverso tre interpelli pubblica i chiarimenti sul Superbonus 110% e soglie di spesa, immobili ambigui e indipendenza funzionale. Verifichiamo cosa fare in questi casi.

Chiarimenti sul Superbonus 110% e soglie di spesa, immobili ambigui e indipendenza funzionale

L’Agenzia delle Entrate, in materia di Superbonus, chiarisce alcuni aspetti sulle soglie di spesa da rispettare con la riposta all’interpello n. 10 del 5 gennaio 2021. L’Ente ha precisato quali sono le soglie di spesa da rispettare per gli interventi congiunti da eseguire sugli immobili con funzionalità indipendente.

In effetti, specifica che la soglia di interventi per ciascuna unità abitativa è articolata nel modo seguente:

a) per interventi di isolamento è di 50mila euro;

b) per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione la soglia di spesa è di 30mila euro;

c) per interventi antisismici è di 96mila euro;

d) per acquisto di infissi e posa in opera è il 54.545,45 euro;

e) per impianti fotovoltaici è di 48mila euro;

f) per colonnine di ricarica veicoli elettrici è di 3mila euro.

Gli immobili definiti ambigui

Nella risposta all’interpello n. 15 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per poter beneficiare del Superbonus 110%, non è sufficiente individuare due unità con accesso indipendente al termine dei lavori. Bisogna prima individuare che gli immobili non siano inseriti in regime di condominio o si riferiscano a edificio residenziale unifamiliare. Come anche a unità immobiliari residenziali indipendenti. Nello specifico, con la risposta all’interpello n. 16 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia, in tema di Superbonus, chiarisce il concetto di indipendenza funzionale. Tale caratteristica deve risultare contestualmente all’accesso autonomo dall’esterno e alla sussistenza dell’indipendenza funzionale.

Già in precedenza, nella circolare n. 24/E/2020, l’AdE aveva indicato il significato dell’indipendenza funzionale, che sussiste quando un’unità immobiliare è dotata di manufatti o installazione di qualsiasi genere. Ad esempio, impianti di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, di proprietà esclusiva.

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