Posso alzare il parapetto del balcone per la sicurezza dei bambini in famiglia?

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Il balcone è sicuramente di proprietà privata, ma il parapetto è parte della facciata e si vede dall’esterno. Posso alzare il parapetto del balcone per la sicurezza dei bambini in famiglia? Oppure ci sono limiti particolari da rispettare? Le regole da osservare per questo specifico intervento sono identiche sia per il parapetto in muratura che per quello formato da una ringhiera.

A chi appartiene il parapetto del balcone?

Varie sentenze hanno ormai dichiarato che il parapetto è di proprietà individuale perché costituisce il limite esterno di quella proprietà privata che è il balcone. Infatti, le riparazioni del parapetto sono a carico del singolo condomino.

Tuttavia, il parapetto del balcone è anche parte integrante della facciata e svolge una funzione estetico decorativa. Quando entra in gioco il decoro condominiale sappiamo bene che il singolo non può decidere da solo, ma serve il parere dell’assemblea.

La Cassazione ha risolto il dilemma

Posso alzare il parapetto del balcone per la sicurezza dei bambini in famiglia? Ecco la risposta.

Con una sentenza apparentemente complessa la Cassazione ha affermato quanto segue. Il balcone non è una parte condominiale perché non ha una funzione strutturale essenziale per l’esistenza del condominio. Il palazzo rimarrebbe in piedi anche senza i balconi. Il parapetto e le ringhiere, invece, hanno una rilevanza estetico decorativa.

A quali condizioni si può alzare il parapetto del balcone?

Si devono rispettare i limiti di cui agli articoli 1102 e 1122 del codice civile. Questa seconda norma, in particolare, vieta al singolo condomino di eseguire opere che possano mettere in pericolo la stabilità dell’edificio o alterarne il decoro architettonico. Il singolo deve informare delle sue intenzioni l’amministratore che interpellerà l’assemblea.

In un solo caso alzare il parapetto è obbligatorio

Si tratta del caso in cui il parapetto non rispetti i requisiti minimi di altezza di cui al DM 236/89. In questo caso la valutazione sulla sicurezza è fatta dal decreto ministeriale e l’assemblea non può opporsi. Anzi tutti dovranno adeguarsi.

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