Per annullare una pretesa tributaria devono sussistere ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l’esercizio di tale potere

Agenzia delle Entrate

Poier annullare una pretesa tributaria devono sussistere ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l’esercizio di tale potere. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29106 del 20/10/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di impugnazione di un provvedimento di autotutela parziale. Nella specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente avverso un provvedimento di autotutela parziale, relativo ad uno sgravio di versamenti. Il giudice dell’appello aveva poi accolto l’impugnazione del contribuente, riconoscendo il suo diritto al rimborso delle imposte pagate. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione. L’Amministrazione, per quanto di interesse, censurava la pronuncia per avere i giudici sindacato la legittimità dell’accertamento originario, resosi definitivo per mancata impugnazione nei termini. Con altro motivo di impugnazione, poi, la ricorrente deduceva la non impugnabilità del provvedimento di autotutela parziale, in difetto di interesse pubblico al suo annullamento.

La decisione

Indice dei contenuti

Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate. Evidenziano i giudici di legittimità che i motivi di impugnazione potevano trattarsi congiuntamente, in quanto, in realtà, parti di una medesima censura. Ricorda infatti la Cassazione che l’autotutela parziale sulla pretesa contenuta in atti definitivi non è impugnabile. Tale tipo di provvedimento, di annullamento della pretesa (seppur parziale), non comportava del resto alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente. Il quadro della situazione era peraltro a lui ben noto. E la stessa situazione era anche consolidata, vista la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento. Altro discorso sarebbe stato invece se si fosse trattato di un nuovo atto, di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa, a quel punto sì impugnabile.

Conclusioni

In conclusione, nel caso in esame, l’Ufficio aveva ridotto la pretesa originaria, e non ampliato la stessa. E, comunque, la motivazione della sentenza muoveva dal presupposto, erroneo, per cui il diniego di autotutela costituirebbe atto autonomamente impugnabile di fronte al giudice tributario. La Cassazione evidenzia infatti che il sindacato sul diniego dell’Amministrazione finanziaria di procedere ad autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto. E non la legittimità della pretesa tributaria. Poi, comunque, per annullare una pretesa tributaria devono sussistere ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l’esercizio di tale potere. E, nel caso di specie, le ragioni di rilevante interesse generale non sussistevano e comunque non erano state mai dedotte.

Consigliati per te