Non solo per figli maggiorenni e nuovo lavoro ma anche in questo caso comune il giudice revocherà l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato

assegno

Come sapremo, la cessazione di un rapporto matrimoniale non significa la fine della solidarietà tra le persone che ne facevano parte. Può sopravvivere, alla fine della relazione, secondo il nostro ordinamento, il dovere di assistenza. Questo può poi sostanziarsi in un assegno di mantenimento oppure nel diritto agli alimenti.

In sintesi, nel primo caso il versamento avviene da parte del coniuge cui la separazione sia stata addebitata (se è stato individuato, visto il possibile consenso) e questo viene previsto dall’articolo 156 del codice civile.
Altrimenti, in sede di separazione, il giudice può prevedere che il coniuge considerato economicamente più forte versi una somma economica forfettaria per l’ex coniuge, economicamente fragile. Il versamento può avvenire anche in assenza di prole e fa riferimento al cosiddetto diritto agli alimenti. Si tratta di somme dirette al raggiungimento di una soglia dignitosa di vita. In questo caso gli articoli di riferimento sono il 433 del codice civile e seguenti.

La giurisprudenza, in merito all’entità e alle condizioni per cui occorre versare l’importo, è in costante mutamento. Varia in base all’evoluzione della società, dei costumi e del mercato del lavoro.
Così l’Ordinanza 18777/2021 della Corte di Cassazione ci indica chiaramente un caso per cui l’assegno di mantenimento viene revocato al coniuge divorziato. Questo infatti avviene non solo per figli maggiorenni e nuovo lavoro trovato.

Un’evoluzione costante

In qualsiasi momento, infatti, l’ex coniuge obbligato può richiedere la revoca o la riconsiderazione dell’assegno divorzile o di separazione. Il giudice dovrà allora considerare la sussistenza di buoni motivi.
Tale richiesta può essere portata avanti anche nel caso in cui i coniugi avevano seguito la procedura per ottenere il divorzio senza l’ausilio dell’avvocato, che in molti intraprendono per risparmiare tempo e spese.

Così potrebbero interessare gli aggiornamenti della Suprema corte. Nella sentenza, infatti, l’ex coniuge aveva richiesto la revoca dell’assegno a seguito della ricezione da parte dell’ex moglie di un’eredità sostanziosa. La moglie rifiutava l’accoglimento di questa richiesta. Sosteneva infatti che il tenore di vita matrimoniale fosse così elevato da giustificare la prosecuzione del versamento. Inoltre, lamentava l’incorretta qualificazione del patrimonio del marito. Aspetto questo che incideva sulla disponibilità economica dello stesso a far fronte all’impegno.

La Corte però ha confermato che il livello di vita condotto durante il matrimonio non influisce più sulla quantificazione dell’assegno. Inoltre ha sottolineato che qualsiasi mutamento oggettivo sull’entità patrimoniale del coniuge destinatario dell’assegno è idoneo a giustificare la modifica, o la revoca, del provvedimento.

Non solo per figli maggiorenni e nuovo lavoro ma anche in questo caso comune il giudice revocherà l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato

Infatti, una pre-condizione necessaria per il riconoscimento dell’assegno divorzile è una sproporzione tra i 2 patrimoni. L’eredità ricevuta costituiva causa sufficiente per il livellamento dello stesso. Non si poteva più pretendere che l’ex coniuge dovesse ricevere la cifra forfettaria prevista.

Ecco, dunque come un fatto familiare, ad esempio la morte di un parente, può portare alla modifica dell’assegno divorzile. Sempre ovviamente che l’avente diritto avesse accettato l’eredità. Aspetto questo che può avvenire non solamente con dichiarazione esplicita, ma anche per utilizzo fattuale dello stesso.

Approfondimento

Attenzione perché in caso di separazione giudiziale potrebbe bastare questo comportamento per rendere vani molti sforzi compiuti

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