Non solo per demansionamento e comportamenti scorretti nei confronti del dipendente, ma il datore di lavoro rischia la reclusione e il risarcimento anche in questo caso

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Sono poche le cose importanti nella vita: l’amore, la famiglia, gli amici. Tra queste dobbiamo aggiungerci anche il lavoro. Chi è fortunato riesce a trovare il lavoro dei suoi sogni, quello che ci motiva e ci arricchisce. Chi non ha questa fortunata deve comunque trovarsi un impiego. L’individuazione del lavoro che più si confà ai nostri interessi è allora fondamentale, passiamo infatti la maggior parte della nostra giornata svolgendo questa attività.

In questa ardua ricerca è bene non sottovalutare l’ambiente lavorativo. Proprio grazie al considerevole ammontare di ore che vi passiamo è importante creare dei rapporti umani positivi, sia con i colleghi sia con il proprio datore di lavoro. Ciò risulta fondamentale per la salute psicofisica del lavoratore. Per tale ragione la giurisprudenza è sempre più attenta a garantire al dipendente tutte le tutele necessarie nel caso in cui sia vittima di comportamenti scorretti sul luogo di lavoro.

Mobbing verticale e mobbing orizzontale

Il mobbing si configura quando il datore di lavoro si comporta in modo vessatorio nei confronti del lavoratore. Si pensi al cosiddetto terrorismo psicologico che può creare un capo dispotico. In questo caso si parla di mobbing verticale. Si può configurare anche il mobbing orizzontale quando sono i colleghi a compiere i soprusi. Ad esempio, quando i colleghi decidono di isolare il dipendente escludendolo dalle relazioni interpersonali che si sono create. Affinché si possa parlare di vero e proprio mobbing che, in alcune situazioni, può addirittura implicare una pesantissima sanzione, devono però ricorrere alcuni elementi.

Non solo per demansionamento e comportamenti scorretti nei confronti del dipendente, ma il datore di lavoro rischia la reclusione e il risarcimento anche in questo caso

Secondo i giudici della Corte di Cassazione il mobbing si definisce come la mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro. Il primo elemento che deve sussistere è la pluralità di comportamenti vessatori, non è infatti sufficiente un solo atto di ostilità. È necessario inoltre l’intento persecutorio. Ciò significa che il datore di lavoro o il collega deve intenzionalmente danneggiare psicologicamente il lavoratore.

A titolo di esempio, si può configurare tale condotta quando il datore di lavoro abusa della sua posizione sottoponendo il lavoratore a continue visite fiscali. In questo caso è necessario però che questi comportamenti rientrino in un più ampio disegno persecutorio. Dunque, non solo per demansionamento e comportamenti scorretti, ma il datore di lavoro rischia il risarcimento per tutti i comportamenti ostili se realizzati per mortificare il lavoratore. Secondo la Corte di Cassazione, invece, non configura mobbing l’assegnazione del lavoratore ad un’altra struttura, dislocata rispetto al dipartimento di appartenenza. I giudici hanno affermato questo principio con la sentenza n. 12280 del 2022. In questo caso, infatti, non si ravvisano comportamenti umilianti o persecutori nei confronti del lavoratore.

Approfondimento

Attenzione a questo comportamento illecito del lavoratore dipendente perché potrebbe portare a gravi sanzioni da parte del datore di lavoro

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