I rapporti tra dotare di lavoro e lavoratore dipendente possono essere di molti tipi diversi. Nel caso migliore, di collaborazione e amicizia, in quello peggiore, di totale incomprensione. A parte l’aspetto umano e relazionale, esistono una serie di norme di legge e aziendali che determinano i comportamenti del lavoratore. Infatti ci sono tutta una serie di comportamenti che vietati ai lavoratori, ma anche una serie di obblighi che a loro imposti.
Come detto, la fonte dei divieti e degli obblighi può essere direttamente la legge oppure il regolamento aziendale. Quest’ultimo ha forza di legge per il lavoratore perché accettato all’atto di stipula del contratto di lavoro. Oltre alle norme espresse, la giurisprudenza ritiene esistano una serie di comportamenti tenuti dal lavoratore fuori l’orario di lavoro che, sebbene non vietati, possono incidere sul rapporto di fiducia con il capo.
Attenzione a questo comportamento illecito del lavoratore dipendente perché potrebbe portare a gravi sanzioni da parte del datore di lavoro
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La Corte di Cassazione ha, infatti, spiegato che la fiducia è un fatto fondamentale per la permanenza del rapporto di lavoro. Questa può essere compromessa non solo per evidenti mancanze rispetto al contratto di lavoro ma anche per comportamenti extralavorativi. E questo anche se tenuti fuori dall’orario e dalle mansioni di lavoro.
Esistono, dunque come visto, una serie di comportamenti vietati ai lavoratori sia espressamente che implicitamente. Vi sono, poi, altri tipi ancora di condotte dei lavoratori la cui legittimità è discussa. In particolare, con la recente sentenza 2286 del 2022, il Tribunale di Venezia si è occupato della registrazione audio di una riunione di lavoro da parte di un dipendente. Attenzione a questo comportamento illecito del lavoratore perché sebbene possa apparire legittimo in realtà è vietato.
Il comportamento vietato
Nel caso in questione il lavoratore aveva registrato di nascosto dal capo una riunione di lavoro, riguardante alcune difficoltà organizzative aziendali. Aveva, poi, fornito tale materiale a dei colleghi, non partecipanti alla riunione, che lo avevano utilizzato in giudizio contro l’azienda stessa. La Cassazione, in base ad un orientamento consolidato, ritiene lecite questo tipo di registrazioni a due condizioni. Un’esigenza difensiva attuale e immediata di chi registra, e la necessità di creare un mezzo di prova. Questo mezzo di prova non deve eccedere le finalità di difesa in giudizio.
Secondo il Tribunale di Venezia queste condizioni non ricorrevano nel caso esaminato. Questo perché intanto l’esigenza di difesa in giudizio non era propria di chi aveva registrato ma di un terzo. Il dipendente che aveva materialmente registrato la riunione era estraneo al giudizio in cui il materiale veniva utilizzato. E poi perché le registrazioni erano state conservate per un tempo molto lungo (2 anni) prima di essere utilizzate in giudizio. Questa conservazione escludeva il requisito dell’attualità dell’interesse a difendersi in giudizio.