La decretazione sul Superbonus 110% e il Decreto Energia: ultime battute alla Camera questa settimana

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Il proliferasi dei decreti sul “Superbonus al 110%”, anche con riferimento a proroghe dei termini per conseguire il beneficio, ha richiesto interventi diretti a semplificare la fruizione della normativa e della decretazione sul Superbonus 110% . Il servizio studi della Camera dei Deputati ha redatto il dossier “Superbonus Edilizia al 110 %”, contenente gli aggiornamenti introdotti con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). In particolare, il dossier riporta in maniera puntuale tutte le modifiche intervenute sulla cessione del credito nel primo quadrimestre 2022.

È  diviso in tre parti: quadro normativo, interventi agevolabili e soggetti beneficiari. Sotto il profilo normativo, le disposizioni di riferimento sono: L’art. 119 del decreto Legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio), che ha introdotto la detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici e l’art. 121 del decreto stesso, che consente di esercitare una sorta di diritto di opzione. Segnatamente, secondo la lettera di quest’ultima disposizione normativa, è possibile scegliere forme di contribuzione indiretta anticipata, sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

La decretazione sul Superbonus 110%

Con la Legge di Bilancio 2022, la misura è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), mentre per le altre agevolazioni edilizie l’opportunità è prevista fino al 2024. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. Il dossier precisa la normativa di riferimento per l’esercizio del diritto di opzione, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio. Dal 4 febbraio 2022, è, infatti, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Il Dossier spiega che, qualora il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi, sotto forma di sconto sul corrispettivo, oppure opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di una sola cessione del credito d’imposta, può effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti ad un gruppo bancario vigilati, ovvero ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Resta ferma l’applicazione delle norme in tema di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

A stabilirlo è la disposizione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 13/2022, trasfuso nell’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022, convertito in Legge 25/2022.  Il successivo art. 29 bis del decreto legge n. 17/2022, convertito con legge 34/2022, ha, inoltre, elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. Segnatamente, viene prevista la facoltà di un’ultima cessione, da parte delle sole banche a favore di soggetti, con i quali sia in essere un rapporto di conto corrente. La novella legislativa è applicabile alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal primo maggio 2022.

Quali sono le ultime battute alla Camera per quanto riguarda la decretazione sul Superbonus 110% e il Decreto Energia?

Sono previste anche delle forme di compensazione dei crediti d’imposta, che non siano oggetto di ulteriore cessione, attraverso il modello F24.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta e contributi pari a 700.000,00 euro (elevato a due milioni di euro dal comma 72 della Legge di Bilancio 2022), nè il limite di 250.000,00 euro, applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Da ultimo, non per importanza, è prevista l’acquisizione del visto di conformità anche nel caso di utilizzo del Superbonus in dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, utilizzando il modello precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta.

Tale quadro normativo verrà ulteriormente modificato, in esito alla conversione in Legge del Decreto Energia (D.L. n. 21/2022), recante “Misure Economiche e umanitarie a fronte della crisi in Ucraina”, nonché nuovi adempimenti per il superbonus 110%. Dopo il voto di fiducia del Senato, il testo del disegno di legge di conversione è all’esame della Camera dei Deputati, la quale, dovendo provvedere entro il prossimo 20 maggio 2022, procederà certamente con una nuova fiducia al Governo.

La conversione in legge del decreto energia rappresenta l’occasione per la sedicesima modifica al sistema normativo sulle detrazioni fiscali al 110%, previste dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020).

L’art. 10 bis, aggiunto dal Senato all’interno del Decreto Energia, prevede un nuovo obbligo, in capo alle imprese che vogliano utilizzare il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi contemplati dall’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio. In particolare, tali soggetti dovranno dotarsi di attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (attestazione SOA), come previsto dall’art. 84 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Per il riconoscimento dei bonus indicati negli art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, è previsto un periodo transitorio e uno a regime, per l’attivazione del nuovo requisito, che vale per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000,00 euro. Il nuovo requisito entrerà in vigore in via transitoria dal primo gennaio 2023 al 30 giugno 2023. In tale periodo, è sufficiente che le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, siano in possesso:

della occorrente attestazione SOA;

del documento che attesta l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal primo luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.

La disciplina relativa all’adempimento delle obbligazioni concernenti l’attestazione SOA entrerà a regime a partire dal primo luglio 2023:

da tale data, il riconoscimento degli incentivi fiscali sarà subordinato al pieno possesso della qualificazione SOA, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, al momento della sottoscrizione del contratto.

Il disegno di legge non manca di precisare l’ambito di applicazione, ratione temporis, della disciplina transitoria: In applicazione del principio d’irretroattività della legge, le disposizioni transitorie non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, nonché ai contratti di appalto e subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.

Sarà interessante esaminare la legge di conversione del decreto, anche sotto il profilo della previsione di eventuali proroghe dei termini attualmente previsti per l’accesso al Superbonus 110%, argomento fortemente dibattuto alla Camera.

La decretazione sul Superbonus 110% e il Decreto Energia ulteriore lettura consigliata

Preclusioni all’invalidazione dell’atto di fusione o scissione societaria e determinazioni negoziali successive

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