In questo caso è possibile ritirare una donazione già completata

donazione immobile

La donazione è un contratto molto diffuso in Italia. Moltissime persone, ad esempio, la utilizzano per trasferire beni anche di grande valore. Ad esempio è molto comune utilizzare la donazione per trasferire gratuitamente un immobile. Spesso vediamo genitori e nonni che compiono questo tipo di operazione. Anche perché, regalando immobili a figli e nipoti, ottengono un grosso vantaggio fiscale. In realtà, pochi sanno che la donazione è un atto molto instabile. Nel codice civile esistono degli strumenti molto più solidi ed efficaci per trasferire gratuitamente un bene, anche immobile.

La revoca della donazione

Tra i vari motivi per cui la donazione è un atto instabile abbiamo anche la possibilità di revoca della donazione. Infatti, la Legge prevede che sia possibile revocare la donazione per ingratitudine di chi l’ha ricevuta. La revoca della donazione per ingratitudine è prevista dal codice civile all’articolo 801. È possibile revocare la donazione per ingratitudine quando chi riceve il bene in dono si macchia di gravi colpe nei confronti del donante. Ad esempio, commette alcuni reati nei suoi confronti o dei suoi familiari.

Oppure, ancora, si rende colpevole di una grave ingiuria nei confronti del donante. Proprio di questo caso si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza 22013 del 2016. I giudici hanno ritenuto che in questo caso è possibile ritirare una donazione già compiuta. Si trattava di una donazione indiretta di denaro compiuta da un marito nei confronti della moglie. Poco dopo la donazione il marito si infortunava gravemente in vacanza sulla neve. La moglie, invece di accudire il marito e stargli vicino, intraprendeva una relazione extraconiugale.

In questo caso è possibile ritirare una donazione già completata

Secondo i giudici non è la relazione extraconiugale in sé che può determinare il ritiro della donazione. Infatti, la violazione dei doveri coniugali non è di per sé motivo di revoca della donazione come previsto dall’articolo 801. Nel caso concreto, però, la moglie aveva ostentato la propria relazione infedele anche davanti ad amici ed estranei. Questo comportamento, volto a far conoscere la relazione infedele a terzi, era evidentemente diretto a macchiare la reputazione del marito. Secondo la Corte, non è l’infedeltà in sé a giustificare la revoca della donazione. In realtà, a giustificarla è la lesione della reputazione del marito compiuta dalla moglie tramite la pubblicizzazione della sua relazione infedele.

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Attenzione al costo della donazione di un immobile, anche a figli o tra fratelli, perché potrebbe aumentare se non conosciamo queste regole

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