In pensione anticipata come disoccupato, attenzione a questo requisito

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I lavoratori disoccupati hanno due possibilità per accedere alla pensione anticipata, ma devono fare molta attenzione allo stato di disoccupazione. Infatti, molti non sanno che è richiesto un requisito indispensabile, senza il quale la domanda di pensionamento è rifiutata. Analizziamo di cosa si tratta.

In pensione anticipata come disoccupato, attenzione a questo requisito

Le due forme pensionistiche che permettono di anticipare la pensione per i disoccupati sono l’Ape sociale e la Quota 41 per i lavoratori precoci.

Entrambe le misure nel 2020 prevedono la possibilità di anticipare la pensione se il lavoratore disoccupato ha perso il lavoro ed è in “stato di disoccupazione”. Inoltre, deve aver terminato di fruire della NASPI da circa tre mesi.

Le motivazione della perdita del lavoro: licenziamento per giusta causa o risoluzione contrattuale nel caso di conciliazione consensuale, anche licenziamento collettivo.

Il requisito fondamentale che spesso sfugge su questa tutela è lo “stato di disoccupazione”.

Infatti, oltre alla percezione della NASPI è richiesto che il lavoratore abbia presentato la propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa. La norma è stabilita dal Decreto Legge n, 150/2015, modificato dal Jobs Act con il Dlgs 185/2016.

Entrambi i decreti stabiliscono che sono considerati disoccupati coloro che, al centro per l’impiego territoriale, hanno dichiarato la disponibilità a lavorare. La DID è soggetta a rinnovo e quindi, bisogna fare molta attenzione a non farla scadere.

Questo può essere una motivazione dell’esclusione dalle pensioni anticipate sopra menzionate.

Lo stato di disoccupazione

A priori, quindi, per andare in pensione anticipata come disoccupato, attenzione a questo requisito: lo “stato di disoccupazione”.

Poi bisogna avere altri requisiti:

a) per Ape Sociale: 63 anni di età e 30 anni di contributi;

b) per Quota 41: 41 anni di contributi e lavoro precoce (52 settimane di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età). Non è richiesto il requisito anagrafico. Prevista una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.

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