Il riavvicinamento lavorativo al domicilio della persona con Legge 104/1992 non è un diritto assoluto

dipendente

La Cassazione con ordinanza numero 22885/2021 ha emesso una sentenza in merito ad una richiesta di un dipendente ministeriale di riavvicinamento ad una sede di lavoro prossima al domicilio della persona da assistere. Ebbene il riavvicinamento lavorativo al domicilio della persona con Legge 104/1992 non è un diritto assoluto. Infatti non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico poiché la richiesta del singolo è recessiva rispetto all’interesse della collettività.

Il legislatore ha detto chiaramente che il trasferimento è possibile solo in ragione del preminente interesse organizzativo dell’Ente Pubblico. Perciò tutti i dipendenti che pensano di ottenere in modo certo il trasferimento sfruttando la Legge 104/1992 devono rivedere i loro piani a seguito di questa sentenza.

La vicenda

La Cassazione si è espressa sulla richiesta di una dipendente del Ministero della Giustizia. La donna aveva chiesto il trasferimento in una sede vicino casa poiché la madre è portatrice di handicap grave al 100%. Questa situazione rientra nelle disposizioni previste dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992.

L’amministrazione pubblica non ha dato seguito alla richiesta della dipendente e quest’ultima ha intrapreso la strada giudiziaria. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello hanno detto no al trasferimento rigettando il ricorso. La dipendente pubblica non si è arresa presentando ricorso alla Cassazione.

La decisione finale

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la posizione espressa dalla Corte di Appello. Per gli Ermellini il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato. Perciò l’Amministrazione Pubblica, in base alle proprie esigenze organizzative, può avallare eventualmente la richiesta e rendere disponibile il posto.

Bilanciamento degli interessi

Come abbiamo visto nella decisione della Cassazione prevale l’interesse della collettività rispetto alla richiesta del dipendente pubblico. E’ pur vero che la Legge consente di chiedere il trasferimento verso una sede più vicina alla persona da assistere ma devono verificarsi determinate condizioni. Quest’ultime non devono ledere le esigenze primarie di una Amministrazione Pubblica.

Lo stesso discorso vale anche per i dipendenti privati che richiedono il trasferimento per stare vicino alla persona con Legge 104/1992. In questo caso il privato potrebbe rifiutarsi di accettare la richiesta se ravvede rischi dal punto di vista economico, produttivo e organizzativo.

Il riavvicinamento lavorativo al domicilio della persona con Legge 104/1992 non è un diritto assoluto

Dunque con questa sentenza della Cassazione ora sappiamo con certezza che trasferirsi per lavoro in una sede più vicina alla persona in possesso della Legge 104/1992 non è automatico e scontato.

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