I dipendenti pubblici in malattia non hanno l’obbligo di reperibilità al controllo medico fiscale INPS in questi casi

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Il lavoratore del settore pubblico che si assenta per malattia, nelle generalità dei casi ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie per la visita fiscale. Tuttavia, in determinate circostanze è possibile parlare di esonero, ossia la possibilità di essere irreperibili senza che questo determini delle sanzioni. Nel presente articolo illustriamo quali sono i casi in cui la Legge ammette la facoltà di esonero e quali lavoratori possono beneficiarne. I dipendenti pubblici in malattia non hanno l’obbligo di reperibilità al controllo medico fiscale INPS in questi casi.

Regole da rispettare e tutele che si possono ricevere

La condizione del lavoratore in malattia si muove tra obblighi e tutele che determinano la necessaria condotta da osservare durante il periodo di comporto. Difatti, sin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia egli può ricevere la visita fiscale.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 1 del decreto 17 ottobre 2017 n. 206. Tale accertamento può essere disposto dal datore di lavoro pubblico sin dal primo giorno di assenza per cause riconducibili alla malattia dichiarata. Come ogni anno, il controllo medico-fiscale avviene in fasce orarie stabilite note appunto come fasce di reperibilità.

Abbiamo precedentemente illustrato quali sono le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati nel 2022. Tali delimitazioni orarie impongono al lavoratore di farsi trovare presso il domicilio indicato in fase di registrazione dello stato di malattia. Immaginiamo ad esempio quei casi in cui il lavoratore in malattia decida di soggiornare presso un parente che lo assista.

A tal riguardo, per evitare sanzioni, è opportuno sapere che è obbligatorio comunicare tempestivamente la variazione di domicilio all’INPS o ASL di appartenenza. In un approfondimento abbiamo indicato in che modo comunicare il cambio di domicilio durante la malattia all’INPS. Laddove tuttavia si presentino dei casi di esonero, è possibile giustificare l’assenza durante la fascia di reperibilità senza dover pagare delle conseguenze.

I dipendenti pubblici in malattia non hanno l’obbligo di reperibilità al controllo medico fiscale INPS in questi casi

I casi in cui i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono fruire dell’esonero sono quelli indicati nel D.M. n. 206/2017. L’obbligo di reperibilità può venir meno se si verifica una delle tre cause precisate nel testo ministeriale.

La prima causa riguarda la presenza di patologie gravi che richiedono, per la loro natura, delle terapie salvavita. In questo caso, la tutela della salute assume una priorità assoluta rispetto agli accertamenti medico-fiscali.

Il secondo caso di esonero si riserva a chi presenta un’invalidità pari al almeno il 67% e stati patologici ad essa annessi. Infine, possono beneficiare dell’esonero anche i lavoratori assenti per cause specifiche di servizio che hanno dato luogo alla menomazione. Per l’individuazione di tali condizioni si seguono le prime tre categorie della Tabella A o le categorie in Tabella E del D.P.R. n. 834/1981. In questi casi, si gode dell’esonero senza obbligo di reperibilità. Ciò non toglie, tuttavia, che non si possa fissare per mezzo di appuntamento una visita medica fiscale. Difatti è utile ricordare che l’esonero vale per l’obbligo di reperibilità ma non per la visita medica stessa.

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