I beni che si ricevono in eredità rientrano nella comunione dei coniugi?

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La Redazione di Proiezionidiborsa risponde ai Lettori che chiedono se i beni che si ricevono in eredità rientrano nella comunione dei coniugi. Accade prima o poi a quasi tutti di ereditare beni mobili e/o immobili e ovviamente sorge anche qualche interrogativo sulla proprietà degli stessi. Chi riceve un bene in eredità si chiede se dovrà condividerlo con il proprio coniuge o se potrà disporne liberamente senza subire condizionamenti di sorta. Molti potrebbero chiedersi se in presenza della comunione dei beni i due coniugi debbano condividere i beni che acquisiscono nel corso del tempo. Alla morte del genitore il coniuge diventa proprietario unico dei beni in successione o deve farli confluire nel patrimonio comune?

Queste e altre domande sorgono alla mente di chi sta per sposarsi e che ha dei dubbi in merito al regime patrimoniale da scegliere. Separazione o comunione dei beni sono le due opzioni fra cui scegliere quando si sottoscrive un contratto matrimoniale. Secondo quanto recita l’articolo 159 del Codice civile “il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni”. Tuttavia in coincidenza del momento delle nozze o anche in un periodo successivo si può optare per la separazione dei beni. In tal modo si evita che entrambi i coniugi siano contitolari dei beni che acquistano nel corso della vita matrimoniale. Ma i beni che si ricevono in eredità rientrano nella comunione dei coniugi o solo chi eredita può considerarsi proprietario unico del lascito?

I beni che si ricevono in eredità rientrano nella comunione dei coniugi?

Sorgono spesso conflitti e dissidi anche violenti in merito alle questioni ereditarie e ovviamente converrebbe sapere come evitarli. Nell’articolo “Come fare se  uno dei due coniugi non vuole vendere la casa” troverete informazioni su come risolvere simili disaccordi. Relativamente invece alla proprietà dei beni che si ereditano può star tranquillo sia il donante che il beneficiario. E ciò perché tutto ciò che riceviamo in eredità è e resta di nostra esclusiva proprietà.

Bisogna infatti considerare che il testatore potrebbe non desiderare che anche l’altro coniuge acquisisca la titolarità del proprio patrimonio. Ne consegue che per legge il coniuge che eredita un patrimonio mobiliare e/o immobiliare può disporre liberamente del lascito.

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