Estensione del fallimento della società “di diritto” alla società “di fatto”: le società occulte

società

La spendita del nome costituisce il criterio distintivo tra la società di diritto e quella di “mero fatto”, spesso operante “dietro le quinte”, senza che venga esteriorizzata in alcun modo l’attività dei soci.

Approfondiamo l’argomento “Estensione del fallimento della società “di diritto” alla società “di fatto”: le società occulte”.

Segnatamente, la società è “occulta” (o di fatto) quando le operazioni dei soci vengono compiute non in nome della società, ma “in nome proprio”, senza che, apparentemente, le stesse siano riconducibili alla persona giuridica nel cui interesse vengono poste in essere.

In concreto, non è agevole ricondurre le attività dei soci ad una societas inesistente ex lege, ma di fatto operante nell’interesse di altre società di diritto, talvolta persino con funzioni di direzione e controllo delle stesse.

Estensione del fallimento della società “di diritto” alla società “di fatto”: le società occulte

L’elaborazione giurisprudenziale, al riguardo, è piuttosto estesa, tendenzialmente orientata ad esaminare le operazioni, in concreto, poste in essere dai soci, al fine di individuare l’interesse per il quale vengono attuate e, conseguentemente, trarre conclusioni.

Sul punto, si segnala una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25.05.2021 n. 14365), che ha definito i presupposti per la riconducibilità delle operazioni dei soci all’esistenza di una società occulta, operante nell’interesse di altre società “Di famiglia”, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo.

In particolare, l’ordinanza de quo affronta la connessa questione dell’estensibilità del fallimento delle società di diritto a quella occulta, a seguito del ricorso esperito dal l.r.p.t. della società “di fatto”, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello competente, di rigetto del reclamo contro la pronuncia del Tribunale.

La pronuncia del Tribunale

Quest’ultima aveva esteso la dichiarazione di Fallimento delle quattro società “Di famiglia” del ricorrente alla Holding “personale” e “occulta”, operante di fatto, con funzioni di coordinamento e controllo delle societas predette.

Dichiarata l’inammissibilità di ben dieci motivi di censura, ai quali era affidato il ricorso e sgomberato il campo dalla prescrizione del termine per la dichiarazione di fallimento, La Suprema Corte esamina le operazioni compiute dal ricorrente: prelievi di ingenti somme di denaro, alienazione di beni immobili, tra cui un campo sportivo, poi trasferiti alle società “Di diritto”. Deduce, dalla natura di tali attività, la strumentalità delle stesse a quelle delle quattro società di famiglia, che erano state dichiarate fallite, ovvero l’interesse per il quale erano state poste in essere, senza spendita del nome.

Ravvisa, inoltre, la sussistenza di presupposti di diritto, sintomatici dell’esistenza di una società operante, di fatto, nell’interesse di quelle “Di diritto”, con funzioni di direzione e coordinamento:

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario; la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria, in vista del perseguimento di un risultato unitario, secondo le regole proprie dell’ordinamento interno; la funzionalizzazione dei conferimenti alla costituzione di un patrimonio comune, sottratto alla disponibilità dei singoli ed alle azioni esecutive dei creditori personali.

La spendita del nome e la conclusione del Giudice di Nomofiliachia

Per tale via, il Giudice di Nomofilachia perviene alla conclusione secondo la quale, in presenza di tali presupposti, è ravvisabile una società “occulta”, che opera, appunto, senza spendita del nome, nell’interesse di società di diritto.

Dichiara, quindi, non censurabile la pronuncia del Giudice di secondo grado che, correttamente, aveva confermato quella del Giudice di prima cure, in punto di estendibilità del fallimento alla Holding di fatto.

Conseguentemente, rigetta il ricorso per cassazione, dando adito ad una riflessione: La sorte delle società di fatto è legata a quella della o delle società di diritto, nell’interesse delle quali opera. Non solo, la strumentalità delle operazioni compiute dalla societas occulta è idonea ad integrare diverse fattispecie di reato (distrazione di patrimoni; bancarotta, nelle sue plurime e diverse connotazioni…).

In altri termini, la società occulta costituisce  un espediente pericoloso ed ha vita breve, essendo invalso, in Giurisprudenza, il principio, sotteso all’ordinanza in commento, secondo il quale la sorte delle società di diritto si estende, automaticamente, a quelle di fatto o occulte, operanti nell’interesse delle prime. La pronuncia risuona come un monito ai soci: “Le bugie hanno le gambe corte…”.

Consigliati per te