Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata nell’ambito di operazioni infragruppo

Corte di Cassazione

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata nell’ambito di operazioni infragruppo. Il principio della correlazione tra onere probatorio dell’imputato e dovere motivazionale dei giudici di merito. Studiamo il caso.

Il reato di bancarotta, nelle sue diverse tipizzazioni previste dal Legislatore, ha suscitato una copiosa elaborazione giurisprudenziale, di merito e di diritto.

In particolare, i Giudici di nomofilachia si sono sovente espressi in tema di onere probatorio a carico dell’imputato, al fine di escludere   la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme di denaro da una società all’altra.

Segnatamente, al riguardo, l’orientamento prevalente, consacrato da innumerevoli   sentenze della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 10.06.2019 n. 47216), impone all’interessato il gravoso onere di dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo delle operazioni compiute, nella logica e nell’interesse di un gruppo di società, ovvero la fondata e concreta prevedibilità di vantaggi compensativi (ex art. 2634 c.c.), per la società apparentemente danneggiata.

Tuttavia, il sindacato in ordine all’assolvimento del predetto onere probatorio è rimesso ai Giudici di merito, senza che siano mai stati definiti dei parametri o delle linee guida nel giudicare, in concreto.

Il giudizio è, come sempre, rimesso al “prudente apprezzamento del giudice”.

Una rivoluzione del “Modus iudicandi”, tuttavia, è stata inaugurata da una recentissima ed innovativa sentenza della Cassazione Penale (Cass. Pen. Sez. V, n. 17608 del 2020, depositata il 9.06.2020), la quale ha stabilito il principio di diritto della necessaria correlazione tra onere probatorio gravante sull’imputato e dovere motivazionale dei Giudici di merito.

All’origine della vicenda processuale, l’imputato veniva tratto a giudizio, nella sua qualità di legale rappresentante liquidatore della società dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Il reato gli veniva contestato per aver costituito un pegno in favore di una banca, che lo aveva escusso nell’interesse della società collegata, della quale il prevenuto era Presidente del Consiglio d’Amministrazione.

La Corte d’Appello territorialmente competente confermava la decisione con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale lo aveva condannato per il reato ascrittogli.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata nell’ambito di operazioni infragruppo

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, affidato a plurimi motivi di censura, tra i quali, in particolare, il vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, per aver escluso i Giudici di merito la ricorrenza di vantaggi compensativi per il gruppo di società, tali che avrebbero eliso l’antigiuridicità della condotta contestata.

Tale motivo viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte, la quale ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello, per vizio di motivazione ravvisabile nel testo della sentenza impugnata.

Al riguardo, gli Ermellini hanno statuito che grava sui Giudici del merito l’obbligo di valutare in concreto l’operazione contestata all’imputato, nella sua portata complessiva e non semplicemente i singoli negozi posti in essere.

Segnatamente, i Magistrati hanno il dovere di accertare se l’operazione di cui si contesta la natura distrattiva si ponga al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, finalizzata a superare le problematiche della società in sofferenza. Ciò, al fine di escludere l’esistenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

Tale accertamento postula, evidentemente, una valutazione “ex ante” ed in concreto, in linea con la natura di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, che si atteggia a reato di pericolo.

Pertanto, nella parte motivazionale della sentenza, i Giudici di merito devono porre siffatto accertamento in stretta correlazione con l’onere dell’imputato di dimostrare che i benefici indiretti della società poi fallita risultino non solo connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo di società, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta.

La ratio sottesa al principio di diritto della necessaria correlazione tra onere probatorio a carico dell’imputato e obbligo motivazionale in sentenza va ravvisata nella ragionevole previsione del soggetto agente (imputato) che l’atto negoziale posto in essere non sia idoneo ad incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società.

La sentenza in commento rappresenta un’applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la colpevolezza e la punibilità dell’imputato deve essere accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”.

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