Ecco spiegato perché le donne svantaggiate avranno una dote fino a 6.000 euro per essere assunte

donna lavora

L’INPS, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, è intervenuta a fornire dei chiarimenti a seguito delle tante richieste ricevute sull’argomento. In particolare fornisce chiarimenti sull’esonero contributivo per quanto riguarda le assunzioni di donne lavoratrici, nel biennio 2021/2022.

Come illustrato nell’articolo “In arrivo l’agevolazione per le donne svantaggiate, fino a 6.000 nessun contributo”, si tratta dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio. Pertanto, ecco di seguito chiariti i vantaggi delle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Tale esonero contributivo, riconosciuto dalla Legge di Bilancio, è riconosciuto nella misura del 100% per assunzioni di donne lavoratrici nel 2021 e 2022.

Ovvero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino ad un massimo di 6.000 euro annui. Ecco spiegato perché le donne svantaggiate avranno una dote fino a 6.000 euro per essere assunte. L’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Ecco spiegato perché le donne svantaggiate avranno una dote fino a 6.000 euro per essere assunte

Come già detto nell’articolo precedente, le assunzioni devono riguardare donne lavoratrici rientranti nella categoria “svantaggiate”, tra le quali rientrano le donne prive di impiego. In particolare donne:

  • con almeno 50 anni d’età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età prive d’impiego da almeno 6 mesi, residenti in Regioni assimilabili ai finanziamenti dei Fondi dell’Unione europea;
  • di qualsiasi età che svolgono che svolgono attività o professioni lavorative in settori caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, senza impiego da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età ovunque residenti e senza impiego da almeno 24 mesi.

Nel messaggio, infine, l’INPS specifica che il requisito di svantaggio, deve sussistere alla data dell’evento per cui si intende richiedere il beneficio. Quindi, ciò vuol dire che il requisito deve sussistere al momento dell’assunzione, e non a quello dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto. Se ad esempio il beneficio viene richiesto al momento della trasformazione del rapporto, senza averlo richiesto precedentemente, il rispetto del requisito sarà richiesto al momento della trasformazione.

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