Ecco quando in caso di invalidità civile viene riconosciuto l’accompagnamento, mica sempre?

INAIL

Facciamo, anzitutto, alcune premesse sull’invalidità civile. Essa è riconosciuta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Per ottenerla, è necessario il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%. La natura di questo trattamento economico è assistenziale, quindi indipendente dal pagamento di contributi. L’importo del trattamento pensionistico, per il 2021, è di 287,09 euro al mese. Il limite di reddito entro cui viene riconosciuto, sempre con riferimento all’anno 2021, è pari a 16.982,49 euro. Inoltre, il limite di età indicato trova applicazione alle domande presentate nel periodo intercorrente tra l’1/1/2019 e il 31/12/2022. Ebbene, questo trattamento pensionistico è compatibile con altre erogazioni di natura previdenziale, come l’indennità di accompagnamento. Ma esse non vanno sempre di pari passo. Quindi, ecco quando in caso di invalidità civile viene riconosciuto l’accompagnamento, mica sempre?

Ecco quando in caso di invalidità civile viene riconosciuto l’accompagnamento, mica sempre?

L’indennità di accompagnamento presuppone il riconoscimento di un’invalidità del 100%. Inoltre, presuppone un’incapacità a deambulare e di compiere atti della vita quotidiana, secondo il giudizio della commissione medica dell’INPS. Quindi, in questi casi, in cui c’è necessità di un’assistenza continua. Questa indennità è incompatibile con quella per causa di guerra, di lavoro o di servizio e di frequenza. Inoltre, è incompatibile con l’ipotesi di ricovero gratuito in istituti pubblici o convenzionati, con retta a carico dell’ente pubblico.

Casi di compatibilità

L’indennità di accompagnamento è, invece, compatibile con l’esercizio di un’attività lavorativa. Inoltre, è cumulabile:

1. con la pensione per invalidi civili INPS;

2. le pensioni delle altre gestioni relative ai lavoratori dipendenti;

3. le pensioni dei lavoratori autonomi;

4. le pensioni degli invalidi di guerra o per causa di servizio;

5. la rendita INAIL. Inoltre, in caso di pluriminorazione, l’indennità di accompagnamento è compatibile con:

1. la pensione ciechi assoluti;

2. l’indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti;

3. la pensioni e l’indennità speciale dei ciechi parziali;

4. la pensione e indennità di comunicazione dei  sordi civili.

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