Ecco quali le conseguenze, anche penali, per chi non mantiene figli e l’ex coniuge

giudice

Molti genitori, una volta che si sono allontanati dalla famiglia, per disaccordo con l’altro coniuge, non ottemperano agli obblighi di mantenimento. Essi, in alcuni casi, incombe verso l’altro coniuge e, sempre, nei confronti dei figli.

La necessità di fronteggiare detta situazione, ha condotto all’introduzione di sanzioni più serie verso gli inadempienti. In particolare, l’art. 570 bis c.p., prevede la perseguibilità d’ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Esso è stato introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, che riprende la disciplina dell’abrogato art. 12 sexies della legge sul divorzio. La disciplina opera sia in caso di separazione che di divorzio e riguarda in generale gli obblighi di assistenza familiare. Per essi si intende quelli sussistenti sia verso il coniuge che verso i figli.

Intervento della Cassazione nel 2022

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, con sentenza n. 27937/2022, chiarendo il regime di perseguibilità del reato anzidetto. Questo sarebbe, appunto, officioso e non subordinato alla querela della persona offesa.

Nel caso deciso, La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, riformando la sentenza del Tribunale di Pescara. Quest’ultimo, aveva, infatti, reputato non doversi procedere verso l’imputato per remissione della querela da parte del coniuge.

La Cassazione, invece, ha chiarito che l’art. 570 bis, ha riesumato l’art. 12 sexies. Sicché, l’avvento della legge del 2018, ha portato alla trasfusione nel nuovo art. 570 bis c.p., della norma di legge sul divorzio. Questa, appunto, prevedeva la perseguibilità d’ufficio, anziché a querela di parte, del reato in discorso.

Quindi, ecco quali le conseguenze, anche penali, per chi non corrisponde l’assegno di mantenimento a figli e coniuge. Naturalmente, il regime di perseguibilità del reato, rende ancora più gravi le conseguenze penali cui va incontro il coniuge inadempiente. Infatti, esse permangono in capo all’imputato anche se il coniuge “creditore” dovesse ritirare la querela elevata, per inosservanza dell’obbligo.

Ecco quali le conseguenze, anche penali, per chi non mantiene figli e l’ex coniuge

Veniamo a quali sono queste conseguenze penali derivanti dalla inosservanza degli obblighi di assistenza familiare. Ebbene, l’art. 570 c.p. prevede la reclusione fino a 1 anno e la multa da 103 a 1032 euro.

Con riguardo, invece, al regime di procedibilità, la Cassazione ha operato una interpretazione delle varie fattispecie normative abrogate. In particolare, la Cassazione ha osservato come per effetto dei vari interventi normativi abrogativi, quali: 1) legge n. 54/2006; 2) d.lgs. 21/2018, di attuazione della legge delega n. 103/2017; il nuovo art. 570 bis c.p. sintetizza l’intera disciplina. Infatti, il richiamo all’art. 570 c.p. è limitato solo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non già al regime di perseguibilità del reato.

Lettura consigliata

Per evitare controlli da parte del Fisco ecco quali causali usare quando facciamo un bonifico a nostro figlio

Consigliati per te