Ecco 3 casi in cui è possibile cambiare il proprio nome all’anagrafe

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Il nome ed il cognome identificano una persona per tutta la vita. Sin dall’infanzia, però, in molti casi si usa chiamare qualcuno utilizzando un nomignolo. Talvolta questo nasce per scherzo o per semplice abitudine ma in altre situazioni la motivazione è più profonda. Per alcuni, infatti, il nome può diventare un vero problema a causa di diverse motivazioni.

Un omonimo famoso, ad esempio, può generare inconvenienti o imprevisti. Qualora la fama di quest’ultimo fosse particolarmente cattiva, le ripercussioni potrebbero essere davvero spiacevoli. In altri casi, un nome può essere ridicolo e causare problemi alla persona. Il D.P.R. 396/2000 prevede la possibilità di richiedere il cambiamento del nome o del cognome ma non si tratta di un processo semplice. Quindi, ecco 3 casi in cui è possibile cambiare il proprio nome all’anagrafe e come comportarsi.

La richiesta al Prefetto

Gli articoli 84 e successivi del D.P.R. 369/2000 prevedono che gli interessati debbano inoltrare specifica richiesta al Prefetto per modificare la propria anagrafica. L’autorizzazione del funzionario pubblico sarà necessaria per perfezionare tale processo. L’articolo 89 specifica  3 casi in cui è possibile cambiare il proprio nome all’anagrafe e le modalità per farlo. Innanzitutto, un cittadino può presentare richiesta in Prefettura qualora il proprio nome sia ridicolo. Una seconda motivazione può derivare da un nome vergognoso. Può infatti capitare che un nome assuma nel tempo un significato sgradevole causando vergogna o disagio sociale alla persona.

Ecco 3 casi in cui è possibile cambiare il proprio nome all’anagrafe

Il terzo dei 3 casi in cui è possibile cambiare il proprio nome all’anagrafe avviene quanto l’appellativo riveli l’origine naturale della persona. Si pensi, ad esempio, ai cognomi dati ai trovatelli o a riferimenti a professioni o contesti sociali sgraditi. La valutazione dei requisiti per il cambio del nome spetta al Prefetto che può approvare o respingere la richiesta.

La Prefettura provvederà poi a darne comunicazione al Ministero. In caso di approvazione, la Prefettura affiggerà pubblicamente la richiesta per 30 giorni. Qualora il Prefetto rigetti l’istanza, l’interessato potrà comunque presentare ricorso al TAR o al Capo dello Stato. Ricordiamo che, in molti casi, il cambio del nome comporta anche la modifica del codice fiscale. Abbiamo trattato in un recente approfondimento le modalità per richiedere o sostituire questo documento.

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