Come si calcola l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali?

Buoni fruttiferi postali

Come si calcola l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali? I BFP sono uno dei prodotti di punta dei risparmiatori italiani. Anche se, a giudicare dai rendimenti, tutto questo “amore” non viene poi adeguatamente remunerato (qui un’analisi dettagliata). Questi titoli ogni anno sono soggetti a due diversi tipi di tassazioni: l’imposta di bollo e la ritenuta fiscale sugli interessi (agevolata al 12,5%) Vediamo di più in merito a come si calcola l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali?

L’imposta di bollo: come si calcola

L’imposta di bollo riguarda tutti i BFP dal 2012. Essa si calcola al 31 dicembre di ogni anno sull’intero ammontare dei Buoni. Ora, se il valore del rimborso lordo del/i Buono/i posseduti è inferiore ai 5mila €, non si paga nulla. Se invece quel valore di rimborso lordo annuo supera i €5.000, c’è l’imposta. Essa si calcola moltiplicando l’aliquota annuale dello 0,20% per il totale nominale investito nei Buoni.

Vediamo un esempio concreto su come si calcola l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali? Se al 31 dicembre 2020 avremo in portafoglio €10.000 di BFP, faremo: €10.000 X 0,20% = €20. L’imposta di bollo è dovuta comunque nella misura minima di €2,00 per ogni singolo titolo posseduto. In più poi dobbiamo tenere a mente che sugli interessi lordi maturati si calcola anche la ritenuta fiscale del 12,5% (ma solo se il prodotto è emesso dopo il 24/06/1997).

Deroghe ed avvertenze varie

Considerata la storia ultradecennale del prodotto va tenuto a mente che vi sono poi tutta una serie di deroghe e specifiche varie. Vediamole.

Per i Buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio del 2009, l’imposta si calcola sul valore nominale del singolo titolo.

Abbiamo detto che l’imposta si applica a partire dal 2012. Ma la sua proporzionalità è tuttavia pari allo 0,10% per il 2012, poi allo 0,15% per il 2013 ed infine dal 2014 lo 0,20% a pieno regime.

Infine occorre tenere a mente che i Buoni di tipo cartaceo emessi prima del gennaio 2009 non si sommano a eventuali altri prodotti finanziari. E quindi non rientrano nel cumulo teso a vedere se al 31/12 si superano o no i €5.000 per l’esenzione dall’imposta di bollo. Esempio: se il signor Rossi ha comprato un Buono cartaceo ante-2009 esso non si somma a uno emesso (cartaceo o dematerializzato) dal 2009 in poi. Oppure con un deposito vincolato o un fondo comune d’investimento etc.

Come si calcola l’imposta di bollo sui Buoni fruttiferi postali?

Ricordiamo infine che è la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ad emetterli in forma esclusiva. Mentre sono le Poste che si occupano della loro vendita. Di buono – oltre al nome – hanno che godono della garanzia dello Stato e non partecipano all’eventuale bail-in. Cioè tutti quei meccanismi che entrano in gioco quando “salta in aria” una banca. L’offerta di Poste italiane è al riguardo molto ricca per quel che concerne le durate e i rendimenti. Anche se, a onor del vero, va detto come spesso la struttura dei rendimenti offerti è (molto) poco generosa. Ultimo pregio, non si pagano commissioni né in sede d’acquisto che di rimborso di tali prodotti.

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