Come deve essere inquadrato il coniuge che collabora con l’altro nell’attività lavorativa?

INAIL

Si sa che, in numerose attività soprattutto commerciali, un coniuge collabora con l’altro, senza un preciso inquadramento lavorativo. Allora, si ci chiede se la sua si configurabile come attività in nero. Più specificamente ci chiederemo: “come deve essere inquadrato il coniuge che collabora con l’altro nell’attività lavorativa?”. Per dare una risposta al quesito, occorre preliminarmente operare una distinzione tra l’ipotesi in cui il coniuge è titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo, oppure è dipendente da un altro datore di lavoro. Analizziamo, con attenzione, le due fattispecie.

Partiamo dalla prima.

Per esemplificare, si faccia il caso del coniuge titolare di un negozio, il quale occasionalmente si avvalga della collaborazione dell’altro. Nella fattispecie in argomento, il problema si pone perché quest’ultimo non risulta essere regolarmente né dipendente né assunto dall’impresa. Senonchè, in siffatte ipotesi, la Cassazione afferma che la prestazione è resa a titolo gratuito e per ragioni affettive, fino a prova contraria. Così, si è pronunciata la Cassazione, con sentenza n. 20904 del 2020.

Detta presunzione è superabile in presenza di una prova relativa alla ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione. Pertanto, la prestazione spontanea ed occasionale del coniuge, si configura come obbligazione naturale, morale ed affettiva, il cui adempimento può essere ricompreso nei doveri familiari. Tutto ciò, come detto vale solo se la prestazione del coniuge sia occasionale. Tale può qualificarsi quella resa per un massimo di 90 ore annuali, altrimenti si rientra nell’ambito dell’impresa familiare. Tuttavia, gli obblighi assicurativi INAIL sussistono anche se la prestazione è occasionale e a titolo gratuito, se complessivamente superiore a 10 giornate lavorative all’anno. Infine, solo per taluni tipi di lavoro si può fare ricorso alla collaborazione, gratuita ed occasionale, del coniuge. Ciò accade nell’ipotesi di impresa artigiana, commerciale ed agricola.

Seconda ipotesi del coniuge dipendente presso altro datore

Sempre nel rispondere alla domanda: “come deve essere inquadrato il coniuge che collabora con l’altro nell’attività lavorativa?”, veniamo alla seconda ipotesi. Si tratta del caso in cui la collaborazione proviene da un coniuge di colui che dipende da altro datore di lavoro. Nella fattispecie, quest’ultimo non è a conoscenza del fatto che il suo dipendente si fa aiutare dal proprio coniuge nell’espletamento delle incombenze lavorative. In detto caso, si configura un’ipotesi di lavoro in nero, perseguibile anche penalmente. Di talchè, se il datore di lavoro viene a conoscenza di detta circostanza, è tenuto ad inviare una lettera di ammonimento, invitando il dipendente a non reiterare la condotta.

Come è chiaro, questa situazione di collaborazione fattuale, viene contrastata dal datore di lavoro anche perché lo espone a molteplici responsabilità, anche sul piano civile. Si pensi all’ipotesi in cui si verifichino infortuni, oppure di accertamenti economico-fiscali o assicurativo-previdenziali, da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, detti effetti negativi si ripercuotono anche sullo stesso coniuge che si avvale della collaborazione dell’altro, integrando la sua condotta un’ipotesi di inadempimento contrattuale. Il tutto, con la conseguenza che dopo l’ammonimento scritto, se la condotta illecita viene reiterata, scatta il licenziamento per giusta causa.

 

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