Cattive notizie per il Superbonus 110% ed il Bonus facciate: criticità della normativa

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Talora ci sono notizie che, personalmente, non vorrei mai dare ai lettori. Proprio come le novità che, invece, riguardano i Bonus fiscali legati al settore edilizio, in particolare il cosiddetto Superbonus 110% ed il Bonus facciate.

Occorre infatti fare il punto della situazione a proposito di alcune misure, sulle quali l’esecutivo ha avuto più di un ripensamento.

Ditte del settore edilizio e clienti erano già in fibrillazione, in questi ultimi mesi, prossimi alla scadenza di fine anno, per i timori ed i dubbi legati al possibile mancato rinnovo di alcune misure.

Infatti una sorta di strozzatura del mercato, sul lato dell’offerta, aveva contribuito a dinamiche inflazionistiche di non poco conto, unitamente ai ritardi nell’esecuzione dei lavori, per mancanza di mezzi, personale e materiale.

In particolare era in forse il mancato rinnovo del cosiddetto Bonus facciate, e si temeva che, qualora i lavori non fossero iniziati e terminati entro fine anno, non si sarebbe più potuto vedersi riconosciuta l’agevolazione fiscale.

Ma dubbi riguardavano anche il Bonus 110, con particolare riferimento alle condizioni per il suo riconoscimento e soprattutto per la tipologia di immobili aventi diritto.

Cattive notizie per il Superbonus 110% ed il Bonus facciate: le criticità della normativa

A fronte di tali dubbi ed incertezze, vediamo quindi quali sarebbero le decisioni del governo al riguardo.

Il condizionale è d’obbligo, in quanto le misure definitive, ovviamente, si potranno conoscere solo con il testo della legge di bilancio nella sua versione finale.

Al momento, però, ecco cosa si sarebbe deciso.

Superbonus 110%

La fondamentale novità riguarda la nuova condizionalità per la concessione del Bonus. Solo coloro che possono presentare un ISEE sino a 25.000 euro avrebbero diritto al Bonus. Di qui, a nostro avviso, una sostanziale criticità della normativa, come da seguente esempio.

Ipotizziamo un condominio. Non tutti i condomini avranno lo stesso ISEE. C’è chi potrà rientrare in quello previsto per la concessione del Bonus e chi no.

Pertanto, mentre sinora all’interno di un condominio, se il Bonus veniva concesso, potevano beneficiarne tutti i condomini, con la nuova normativa parrebbe che vi sarebbero coloro che, non avendo un ISEE rientrante nei limiti normativi, dovrebbero sobbarcarsi, in relazione alla loro quota, l’intero costo degli interventi. Una differenza di trattamento sostanziale, entro il medesimo condominio, non da poco.

Questo secondo una delle ipotesi sul tavolo, che riguarderebbe tutti i beneficiari.

Secondo altra ipotesi, invece, solo i titolari di case unifamiliari dovrebbero rispettare il limite di ISEE, ma in tal modo si realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra condomini e case unifamiliari.

Bonus facciate

Il Bonus facciate, misura che sinora consentiva un risparmio fiscale nella misura del 90% in varie forme, compreso lo sconto diretto in fattura, verrebbe prorogato nel 2022, ma solo nella misura del 60%.

Anche tale proroga si presta ad alcune criticità, quanto ad applicazione della normativa, ad esempio in riferimento alla seguente problematica.

Una delle principali problematiche riguardante il Bonus facciate riconduce alla questione della condizione del termine dei lavori. Secondo una certa interpretazione della normativa in vigore, solo coloro che terminano gli interventi entro fine anno, avrebbero diritto al Bonus.

Secondo una diversa interpretazione, invece, basterebbe che i lavori iniziassero entro il 2021.

Il Bonus viene prorogato, quindi apparentemente il problema parrebbe risolto, nel senso che anche un termine dei lavori nel 2022 non sarebbe ostativo.

Ma la questione si pone in termini diversi, a ben vedere, sotto il profilo legale.

Ad esempio, i condomini che nel 2021 hanno approvato una delibera per interventi su facciate collegate al relativo Bonus, hanno fatto riferimento alla normativa in vigore all’epoca, e quindi allo sconto del 90%.

Nel caso in cui i lavori terminino entro fine anno, non esistono problemi. Si ha diritto al Bonus.

Ma cosa succede in quei casi in cui i lavori, pur iniziati nel 2021, terminano oltre il 31 dicembre?

Al momento, tale problema interpretativo ed applicativo non pare risolto.

Se si interpreta come non derogabile il termine dei lavori entro il 31 dicembre, per la concessione del Bonus, allora la proroga nel 2022 non avrà un effetto diretto sulla questione.

Infatti gli interventi già deliberati nel 2021 hanno fatto riferimento al Bonus nella misura del 90%. Pertanto tali delibere non valgono per ipotesi diverse, di Bonus al 60%. E questo implica che se, in base alla tempistica dei lavori, il Bonus non può considerarsi concesso, questo non viene automaticamente sostituito da un’altra misura.

Per avvalersi del Bonus al 60%, ad avviso di chi scrive, nel caso quello al 90 fosse contestato, occorrerebbe comunque predisporre altra specifica delibera, che prevedesse tale opzione.

Questo passaggio si impone per la necessità di rispettare la volontà dei condomini. Essi potrebbero, in maggioranza, non essere favorevoli ad interventi collegati ad un Bonus solo nella misura del 60%, mentre a suo tempo lo erano al 90%.

Del resto, passare da uno sconto del 90 ad uno sconto del 60% significa pagare lo stesso intervento quasi quattro volte tanto. Diciamo quasi, considerando che comunque non tutte le voci di un intervento edilizio sono comprese nel Bonus.

Una questione complicata anche dalle tempistiche fiscali

Ma la questione è ancora più complicata.

Infatti le contestazioni da parte del fisco hanno un periodo pluriennale per essere sollevate. Periodo che sicuramente andrà oltre il termine, pur prorogato, in cui vale il Bonus fiscale, sia pur al 60%.

Tale circostanza implica che quasi sicuramente entro il 2022 non si porrà in molti casi la questione di eventuali contestazioni fiscali.

Pertanto in molti condomini neppure si porrà l’eventuale questione di deliberare un contratto di appalto collegato al Bonus al 60% in sostituzione di quello al 90%.

Con la conseguenza che anche di tale opzione neppure, probabilmente, ci si potrà agevolare, visto che le contestazioni fiscali potranno intervenire quando lo stesso Bonus al 60% non sarà più in vigore.

A proposito di cattive notizie per il Superbonus 110% ed il Bonus facciate e criticità della normativa, de jure condendo riteniamo, quindi, che la normativa dovrebbe preferibilmente prevedere con chiarezza assoluta che se i lavori sono iniziati nel 2021, possano agevolarsi del Bonus al 90%, anche se terminano nel 2022.

Solo per i lavori iniziati nel 2022 si dovrebbe limitare il Bonus al 60%. Proprio al fine di evitare problematiche, come quelle sopra indicate.

Ma la questione, sinora, è stata risolta solo da risposte ad interpelli che, come noto, valgono esclusivamente nel singolo caso. Pertanto l’incertezza resta ancora sovrana e la diminuzione del Bonus dal 90 al 60% ingenera ulteriori incertezze. Soprattutto in assenza di quelle interpretazioni autentiche che, de jure condendo, ci auguriamo il legislatore voglia offrire nella versione definitiva della legge di bilancio licenziata dalle Camere o in altro apposito provvedimento normativo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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