Assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni è esteso anche ai nonni

INPS

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 93 del 30 giugno in cui chiarisce i beneficiari dell’assegno temporaneo per i figli minori. La prestazione è erogata in presenza di figli non maggiorenni, inclusi i figli adottati o in affido preadottivo. Inoltre, l’assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni è esteso anche ai nonni che si trovano in determinati condizioni.

Possono beneficiare dell’assegno temporaneo, coloro che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare. Quindi, possono richiederlo i lavoratori autonomi e i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti inoccupati.

Assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni è esteso anche ai nonni

Tra i requisiti è richiesto il possesso dell’ISEE valido. Inoltre, la circolare chiarisce che colui che richiede l’assegno deve essere residente con il minore. La residenza o coabitazione con il minore deve risultare al momento della presentazione della domanda.

L’assegno temporaneo può essere erogato al 50% tra i genitori. La normativa apre la possibilità di erogare l’assegno anche ai nonni per i nipoti. La condizione è che i minori devono risultare nell’ISEE ed è necessaria la presenza di un provvedimento di affido o altre forme equiparate all’affidamento (ex Legge n. 184 del 1983).

Anche in questo caso è esclusa la compatibilità dell’assegno temporaneo con l’assegno familiare (ANF) eventualmente riconosciuto ai nonni.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L’importo corrisposto per ciascun figlio mensilmente è proporzionato in base alle soglie di reddito ISEE. Nello specifico:

a) ISEE fino a 7.000 euro spetta un assegno di 167,50 euro per ogni figlio, se il nucleo familiare è composto fino a 2 figli, ovvero nella misura di 217,8 euro per ogni figlio in presenza di nuclei familiari numerosi;

b) e fino ad una soglia massima di 50.000 euro, oltre tale valore la prestazione non spetta.

In presenza di figlio disabile nel nucleo familiare, l’importo spettante è maggiorato di 50 euro.

Consigliamo di consultare il messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021 con le istruzioni per la presentazione della domanda.

 

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